Art. 9
(Collaborazioni istituzionali)
1.
Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;
b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.
1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla
legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024