Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.
Art. 13
 (Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012