Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina della portualità di competenza regionale.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.
Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022
CAPO II
 AMBITO PORTUALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 6
 (Piano regolatore portuale)
1. La formazione del Piano regolatore portuale e delle sue varianti avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.
2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico nautici, con l'Autorità Marittima, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, ed è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale. Dopo l'approvazione preliminare, copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.
5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni e delle osservazioni pervenute, è approvato in via definitiva dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in via preliminare, è sottoposto altresì al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche. L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.
9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle varianti al Piano regolatore portuale.
10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito portuale, incluse quelle private.
CAPO III
 FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE
CAPO IV
 ATTIVITÀ PORTUALI
Art. 11
 (Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.
2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza delle attività di impresa al Piano operativo triennale, nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
Art. 12
 (Concessioni)
1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale.
4. Nel caso di più domande, è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal Piano operativo triennale.
6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività.
7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, sono determinati altresì, anche in considerazione delle politiche tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità della concessione demaniale marittima, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5, lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del canone non può comunque superare il 50 per cento.
9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico.
Art. 13
 (Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012
CAPO V
 NORME FINALI