Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.
Art. 1
 (Soppressione dell'Autorità di bacino regionale)
1.
L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:
1 Comma 4 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012