Art. 3
(Ambiti applicativi)
1. Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunitą di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.
2. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 5.