Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunitā.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 38
 (Fondo regionale per i giovani)
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unitā di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021