Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunitą.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.
2 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
3 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021