Art. 17
(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)
1.
Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla
legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla
legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.
3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.
6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla
legge regionale 38/1995 e di cui alla
legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle
leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e
12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione.
6 quater. L'accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro dieci mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.
7.
All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 38/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo le parole <<
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261>> sono aggiunte le seguenti: <<
, riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
8. Le modifiche di cui al comma 7 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.
All'articolo 8 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
, riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<
riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.>>;
b)
al comma 2 le parole <<
della predetta indennità>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dell'importo individuato ai sensi del comma precedente>>.
12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.
All'articolo 7 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4,>> sono soppresse;
b)
al comma 4 le parole <<
dieci anni.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nove anni, sei mesi e un giorno.>>;
c)
al comma 5 le parole <<
con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed>> sono soppresse.
15.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2003 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'
articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 40, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 40, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 5/2013
5 Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
6 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
7 Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
8 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
9 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
10 Comma 3 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
11 Parole aggiunte al comma 6 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
12 Comma 6 quater aggiunto da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013
13 Comma 16 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
16 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2015
18 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2015
19 Parole sostituite al comma 6 quater da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 2/2015
20 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 1, L. R. 2/2015
21 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 14/2023
22 Parole soppresse al comma 6 ter da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 14/2023
23 Parole soppresse al comma 6 quater da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 14/2023