Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 15
1. In via di interpretazione autentica, tra gli enti locali di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) sono ricompresi anche i consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104<<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, tra gli enti regionali rientrano gli Enti Parco istituiti con la legge regionale 42/1996 e tra gli enti locali rientrano il Consorzio boschi carnici riconosciuto ai sensi della legge regionale 36/1991 e i Consorzi di cui alla legge regionale 41/1996, articolo 6, comma 2, lettera b) senza ulteriori oneri a carico della Regione.
5. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
11. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è autorizzata la spesa complessiva di 1.095.760 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 800.000 euro;
b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 227.760 euro;
c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 68.000 euro.
12. All'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
13. Il disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 12, lettera a), si applica anche al personale dirigente; in via di interpretazione autentica, il disposto di cui al comma 36 dell'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 24/2009 si applica anche al personale dirigente.
14. Gli oneri relativi al personale regionale derivanti dal disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, fanno carico, previo prelevamento dal capitolo 9646, unità di bilancio 11.3.1.5033, alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
15. Il disposto di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, può trovare applicazione, nel limite di una unità, anche nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale collocato in posizione di comando.
17. All'articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
18. In relazione al disposto di cui al comma 17 continuano a essere erogati, sino al loro esaurimento, i trattamenti di reversibilità già concessi ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996; in ogni caso, a decorrere dalla data di efficacia della presente legge, detti trattamenti sono erogati esclusivamente nella forma diretta e non sono soggetti alla perequazione automatica.
19. Fino al conferimento degli incarichi di vice dirigente di cui all'articolo 4 (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, continua a trovare applicazione, presso l'Amministrazione regionale e gli enti regionali e il Consiglio regionale, la vigente disciplina delle posizioni organizzative. In relazione al disposto del primo periodo, le posizioni organizzative e i relativi incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2011 sono comunque prorogati sino al 30 giugno 2012.
23. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 122/2010, per l'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, istituita ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), trovano applicazione, per gli anni dal 2012 al 2015, le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali.
25. Al personale di cui ai commi 23 e 24 si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale del 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), fanno carico all' unità di bilancio 11.3.1.1180 capitolo 1767 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 capitolo 1769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 44, della legge regionale 22/2007, fanno carico all' unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella O, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 10 del presente articolo.
2 Parole sostituite al comma 23 da art. 5, comma 76, lettera a), L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 24 da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 5/2013
4 Parole sostituite al comma 24 da art. 5, comma 76, lettera c), L. R. 5/2013
5 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
6 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
7 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
8 Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 5/2013
9 Parole sostituite al comma 24 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 5/2013
10 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
11 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
12 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
13 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
14 Lettera a) del comma 17 abrogata da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.