Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri relativi all'operazione di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 5 octies, comma 1, della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2350 di nuova istituzione "per memoria", a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Finanziamento annuo all'Agenzia Regionale Promotur per il perseguimento dei fini istituzionali e le spese di funzionamento>>.