Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
Art. 13
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri relativi all'operazione di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 octies, comma 1, della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2350 di nuova istituzione "per memoria", a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Finanziamento annuo all'Agenzia Regionale Promotur per il perseguimento dei fini istituzionali e le spese di funzionamento>>.