Art. 53
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attivitą a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
3. Le imprese che esercitano le attivitą di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.