Art. 16
(Casa funeraria)
1.
La casa funeraria č la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attivitā funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attivitā proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione č subordinata ad autorizzazione del Comune.
3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.