Art. 12
1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 270, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 270, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012