Legge regionale 11 agosto 2011 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. In considerazione delle esigenze correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Consiglio regionale, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la migliore articolazione temporale dei lavori consiliari e di corrispondere alle esigenze di rappresentanza, è garantito idoneo e qualificato servizio di ristorazione all'interno dell'immobile destinato a sede del Consiglio regionale.

2. Rimangono a carico del bilancio regionale tutti gli oneri derivanti dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli arredi destinati al servizio di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri derivanti da utenze e servizi necessari al funzionamento del servizio e non scorporabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali.

3.

( ABROGATO )

(33)

4.

( ABROGATO )

(34)

5. Il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale, le spese relative agli oneri fiscali derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale, nonché le spese per il versamento dell'imposta di bollo di quietanza sui titoli di spesa.>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. L'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di sei unità.>>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. L'attività di formazione e assistenza agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in materia di rendicontazione sociale, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è svolta ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e successive modifiche e integrazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2010 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.>>.

13.

( ABROGATO )

(13)

14.

( ABROGATO )

(18)(20)

15.

( ABROGATO )

(21)

15 bis.

( ABROGATO )

(11)(22)

16.

( ABROGATO )

(24)

16 bis.

( ABROGATO )

(17)(23)

17.

( ABROGATO )

(25)

18.

( ABROGATO )

(26)

19.

( ABROGATO )

(27)

20.

( ABROGATO )

(28)

21.

( ABROGATO )

(29)

22. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e il comma 63 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010.

23.

( ABROGATO )

(30)

24. All'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, << Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale>>, come sostituito dell'articolo 14, comma 57, lettera a) della legge regionale 22/2010, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonché a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:

a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;

b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;

d) iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.>>.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 bis e 3 ter, dell'articolo 31, della legge regionale 1/2000, come inseriti dal comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

26.

( ABROGATO )

(8)(14)

27. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 10 le parole << Per gli anni 2010 e 2011>> sono sostituite dalle parole: << Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014>>;

b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: << Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.>>;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.>>;

d)

( ABROGATA )

(32)

28.

( ABROGATO )

(9)(15)

29.

( ABROGATO )

(12)

30.

( ABROGATO )

(35)

31. Al primo periodo del comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole << alla mobilità>> è aggiunta la parola: << anche>>;

b) le parole << in servizio>> sono sostituite dalle parole: << in messa a disposizione>>;

c) dopo le parole << in posizione di comando o ai sensi>> sono aggiunte le parole: << dell'articolo 30>>.

32. Dopo il comma 53 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono aggiunti i seguenti:

<<53 bis. In relazione al rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale e in particolare del costo del lavoro, al personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, a decorrere dall'1 gennaio 2008, si applicano gli aumenti tabellari così come risultanti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono sia l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 già erogata ai dipendenti, sia gli incrementi per il trattamento stipendiale erogati in applicazione alle disposizioni di cui al comma 52.

53 ter. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 53 bis, comporti l'attribuzione di trattamenti economici tabellari inferiori ai trattamenti stipendiali attualmente in godimento, la maggior differenza è attribuita al maturato economico individuale, riassorbibile in virtù dei futuri miglioramenti contrattuali nazionali.

53 quater. A decorrere dall'1 gennaio 2008 il salario aggiuntivo del personale regionale di cui all'articolo 69 del CCRL 7 dicembre 2006 e del personale degli enti locali di cui all'articolo 70 del CCRL 7 dicembre 2006 è confermato negli importi erogati rispettivamente riferiti al biennio contrattuale 2006 - 2007.

53 quinquies. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del comma 53 bis e dal comma 53 quater sull'importo previsto dal comma 52 per il rinnovo del biennio contrattuale 2008 - 2009 possono costituire risorse per la contrattazione integrativa, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, potrà definire le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni possono abbinare obiettivi che, se raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale. La Giunta regionale definirà le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:

a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;

b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;

c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

53 sexies. Le disposizioni di cui al comma 53 bis si applicano, con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza delle Regioni e autonomie locali, anche al personale dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con decorrenza 1 gennaio 2010.>>.

33.

( ABROGATO )

(10)(16)

34. Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) è aggiunto il seguente: << Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.>>.

35. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste) è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Personale dell'EZIT)

1. Al personale dell'EZIT si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e assistenziale dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia senza oneri per la Regione medesima.>>.

36.

( ABROGATO )

(4)

37. Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici, possono essere costituiti uffici unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività. Il funzionamento di ciascun ufficio unico è definito mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, analogamente a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico.

(5)(19)

38. All'articolo 10 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole << al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale>> sono soppresse;

b)

( ABROGATA )

(2)

39. L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Uffici tavolari)

1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.>>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa relativa all'adeguamento tecnologico del sistema tavolare anche al fine di dare attuazione al disposto degli articoli 11, 17 e 21, comma 3, della legge regionale 15/2010.

41. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40 è autorizzata la spesa ripartita di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2011, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Informatizzazione degli uffici tavolari>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il <<Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.>> finalizzato alla gestione informatica dei dati attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti sul territorio regionale anche in funzione della trasmissione di tali dati al Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai fini dell'organizzazione per via informatica del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevista dall'articolo 26 del decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

43. Per le finalità di cui al comma 42:

a) è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 196 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R>>;

b) è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

44. All'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonché l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.>>;

b) al comma 5 dopo le parole << commi 1, 2>> sono inserite le seguenti: << , 2 bis>>.

45.

( ABROGATO )

(3)

46.

( ABROGATO )

(6)(31)

47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 12/2005, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

(7)

48. Al fine di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura garantiti da sistemi di controllo della qualità e della tracciabilità, la Regione promuove l'applicazione del marchio collettivo registrato Prodotto Certificato Alto Adriatico (PCAA), di cui è titolare la Regione Emilia- Romagna, in esito agli accordi assunti con il progetto ADRI.FISH finanziato nell'ambito del Programma Interreg III B CADSES.

49. Per le finalità di cui al comma 48, la Regione è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli atti attuativi del protocollo d'intesa.

50. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 49 relativamente al rilascio e alla gestione del marchio PCAA.

51. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 50 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

52. Nell'ambito del procedimento di riordino delle partecipazioni azionarie regionali e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale relativo al riordino e alla disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 7.771.050 euro.

53. L'aumento di capitale di cui al comma 52 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA di un piano strategico che evidenzi, tra l'altro, l'impegno dell'istituto di credito al servizio dell'economia e del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal fine la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti designati da Friulia SpA e dall'Amministrazione regionale. La Giunta regionale determina i componenti di designazione regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alle attività produttive.

54. Sono abrogati i commi da 22 a 25 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa massima di 7.771.050 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Sottoscrizione aumento di capitale della Finanziaria MC SpA>>.

(1)

56. Dopo il comma 73 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

<<73 bis. Su richiesta della Fondazione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione del Parco e di una previsione di spesa, è disposta annualmente in via anticipata l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

57. All'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.>>.

58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

Note:

Al comma 55 del presente articolo le parole <<unità di bilancio 11.4.1.1192>> sono sostituite con le parole <<unità di bilancio 11.4.2.1192>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 14/9/2011, n. 37.

Lettera b) del comma 38 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).

Comma 45 abrogato da art. 5, comma 51, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 36 abrogato da art. 4, comma 1, lettera g), L. R. 9/2012

Parole aggiunte al comma 37 da art. 12, comma 15, L. R. 14/2012

Comma 46 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5. art. 32, L.R. 12/2005, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

Comma 47 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5. art. 32, L.R. 12/2005, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 26 del presente articolo.

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo.

10  Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 33 del presente articolo.

11  Comma 15 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 26/2012

12  Comma 29 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 3 e 5, art. 4, L.R. 16/2010, con effetto dall'1/1/2013.

13  Comma 13 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

14  Comma 26 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

15  Comma 28 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

16  Comma 33 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

17  Comma 16 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

18  Comma 14 interpretato da art. 10, comma 8, L. R. 5/2013

19  Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, L.R. 14/2012, con il quale si aggiungeva, al comma 37 del presente articolo, il periodo "Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell' articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico."

20  Comma 14 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

21  Comma 15 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

22  Comma 15 bis abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

23  Comma 16 bis abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

24  Comma 16 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

25  Comma 17 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

26  Comma 18 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

27  Comma 19 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

28  Comma 20 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

29  Comma 21 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

30  Comma 23 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

31  L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).

32  Lettera d) del comma 27 abrogata da art. 4, comma 9, lettera g), L. R. 12/2014

33  Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014

34  Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

35  Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ddd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.