Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario destinato alla realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic previsto nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2011 a Udine e Cividale del Friuli.
11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5520 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine per la realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic".
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Tarcento presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università , ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione l'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un intervento diverso da quello indicato nel decreto di concessione.
16. Al fine di creare le condizioni per giungere al completamento dell'intero compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport, il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a rimodulare temporalmente ovvero a chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere con il soggetto realizzatore delle opere acquisendo l'intera proprietà del bene.
17. Attesa la valenza comprensoriale della struttura, per le sue caratteristiche atta a fungere da riferimento per le molteplici esigenze connesse ad attività sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2011 al fine di consentire al Comune medesimo di individuare, entro il 31 gennaio 2012, la migliore e più opportuna procedura di cui al comma 16, predisponendo una relazione comparativa inerente la modalità prescelta e nel caso di acquisto dell'intera proprietà, le modalità contrattuali, gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune di Cividale, stipulerà per il suddetto acquisto, nonché di sostenere gli oneri connessi alla eventuale assunzione in via transitoria della gestione della struttura.
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 la relazione è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro il 30 novembre 2011, per consentire all'Amministrazione regionale di analizzare la relazione medesima e l'eventuale partecipazione con un proprio apposito finanziamento, anche pluriennale, in sede di legge finanziaria per il 2012.
19. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5499 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per le attività di completamento del compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport di Cividale del Friuli".
21. Le domande regolarmente presentate negli esercizi finanziari 2010 e 2011 per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20 e rimaste non soddisfatte non sono archiviate e sono fatte salve ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a bilancio nell'esercizio finanziario 2012 per le medesime finalità, purché confermate entro il termine del 31 marzo 2012.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi pluriennali al Comune di Trieste, previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come interpretato dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e parte dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 276 (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste), anche nel caso in cui la ripartizione di detti contributi, tra gli interventi individuati nel richiamato accordo di programma, sia diversa da quella ivi precedentemente determinata.
24. Per le finalità previste dal 23 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 31 ottobre 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma dei contributi.
25. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare i contributi nella misura nuovamente determinata e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione lavori, ovvero di ultimazione lavori, qualora gli stessi siano già iniziati.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti locali, società e associazioni sportive, incentivi straordinari una tantum per il finanziamento di interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda e finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici anche già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti.
27. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 26, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.
28. Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede le integrazioni necessarie a dimostrare che l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione del comma 26. Tali integrazioni devono pervenire al Servizio attività ricreative e sportive entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.
29. L'assegnazione degli incentivi di cui al comma 26 è effettuata in relazione alla urgenza degli interventi da realizzare valutata dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.
30. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 29 l'assegnazione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo attestato dalla data apposta dall'Ufficio protocollo del Servizio attività ricreative e sportive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.
31. Gli incentivi previsti dal comma 26 sono pari all'80 per cento della spesa ammissibile, determinata ai sensi della legge regionale 8/2003 e in ogni caso non possono superare l'importo totale di 40.000 euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
33. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 564.500 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5524 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici o da atti vandalici e per l'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza o alle prescrizioni delle vigenti norme federali".
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità dal comma 34 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5525 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale".
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del Centro sportivo comunale.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5526 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Morsano al Tagliamento per il miglioramento e completamento del Centro sportivo comunale".
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 51.311,82 euro, a favore dell'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a elevare e trasferire, anche senza obbligo per gli altri soci, all'associazione Mittelfest, organismo primario di cultura e spettacolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'<< Associazione per il Mittelfest>>), e dell'articolo 5, comma 46, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), la quota di adesione per l'annualità 2010, per l'importo di 208.504 euro, già impegnato in conto residui 2010 sul capitolo n. 5365 del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011, a favore dell'associazione medesima.
43. L'importo previsto dal comma 42, in quanto quota parte del contributo complessivamente già stanziato e assegnato a favore dell'associazione Mittelfest ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), non costituisce ulteriore spesa per l'Amministrazione regionale e può essere impiegato per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, dello statuto dell'associazione medesima approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2006, n. 137 (Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica).
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli, a celebrazione dei 100 anni di vita del reggimento (1909-2009). La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del quadro economico dell'opera, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli".
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative.
70. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5479 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Partigiani di Osoppo - Friuli di Udine a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative".
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un contributo straordinario destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste.
73. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5488 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste".
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.
79. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5493 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell' Umanità Unesco".
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.
88. Per le finalità previste dal comma 87 la Parrocchia Abbazia di Santa Maria presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali- corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.
89. Il Comune di Sesto al Reghena, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 87, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate al Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
90. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 89 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.
92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5475 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo alla Fondazione museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo per l'attività istituzionale e per l'adeguamento funzionale e impiantistico di casa Gortani e palazzo Campeis".
95. Per le finalità indicate al comma 94 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons per l'allestimento di due pale laterali dell'abside".
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica.
97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 9931 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica".
99. All'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
100. Per l'esercizio in corso le domande di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 99, lettera c), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le domande già pervenute entro il 31 gennaio 2011.
101.
L'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie), è abrogato.

103. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 79 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 102, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF un contributo straordinario per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto Farie Teatral Furlane.
105. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 104 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
106. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) per il progetto Farie Teatral Furlane".
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del <<Festival della Canzone Friulana - 2° edizione>>.
108. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 107 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5523 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Manzano per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del Festival della Canzone Friulana - 2° edizione".
112. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 76, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 111, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4090 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro per interventi di emergenza ed esercitazioni sull'area transfrontaliera".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 18.000 euro assegnato al Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 44 e 45, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'analisi storica dei legami tra cristianesimo aquileiese, Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana. Il decreto fissa il termine di rendicontazione. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
117. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 94 da art. 11, comma 275, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 113 da art. 11, comma 288, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 114 da art. 11, comma 288, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 116 da art. 11, comma 292, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole sostituite al comma 91 da art. 6, comma 196, L. R. 14/2012
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 31, L. R. 6/2013
7 Comma 47 abrogato da art. 6, comma 116, lettera a), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 68/1981, con effetto dall'1/1/2014.
8 Comma 58 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, c. 12 e 12 bis, L.R. 3/1998, con effetto dall'1/1/2014.
9 Comma 46 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 62 e 64, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2014.
10 Comma 59 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. da 39 a 42, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2014.
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 6/2014
12 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
13 Comma 44 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14 Comma 45 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 48 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17 Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18 Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19 Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21 Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22 Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23 Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24 Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
25 Comma 62 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
26 Comma 63 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
27 Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
28 Comma 67 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29 Comma 68 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30 Comma 75 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Comma 76 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33 Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34 Comma 82 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35 Comma 83 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36 Comma 84 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37 Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Comma 49 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
39 Comma 50 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
40 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
41 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
42 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
43 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 8/2003.