Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 961.080.733,76 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e nel bilancio per l'anno 2011, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007- è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2010, nell'importo di 1.292.508.598,20 euro, con una differenza in aumento di 331.427.864,44 euro, di cui 144.927.864,44 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Ai commi 4 e 5 del presente articolo prima delle parole "2011-2013" sono state aggiunte le parole "gli anni".
Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elaborare un programma straordinario finalizzato al miglioramento della competitività e alla riqualificazione del comparto vivaistico viticolo regionale, sostenendo le aziende del settore.
2. Il miglioramento della competitività e la riqualificazione del comparto sono attuati attraverso la razionalizzazione dell'offerta, adeguandola alle attuali richieste di mercato, il miglioramento dello stato fitosanitario del materiale vivaistico moltiplicato, la razionalizzazione degli impianti con contrazione delle spese di gestione e miglioramento delle opportunità di meccanizzazione, la riduzione dell'impatto ambientale della coltura, l'introduzione di nuove varietà e cloni tolleranti o resistenti alle principali fitopatologie della vite.
5. Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse.>>;

6. Alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 (Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonché alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.>>;

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del territorio montano e dei bacini montani regionali, delle vasche e aree di deposito per le portate solide del reticolo idrografico, comprese le opere realizzate a seguito di eventi alluvionali a protezione di centri abitati e delle infrastrutture.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2953 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di manutenzione e pulizia vasche deposito di briglie su corsi d'acqua montani".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella stessa percentuale dei lavori originari, i maggiori oneri connessi agli espropri e all'istituzione delle servitù di acquedotto in relazione ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica. Integrazione finanziamenti per maggiori oneri connessi agli espropri e alla istituzione delle servitù di acquedotto".
12. Al fine di consentire ai piccoli produttori caseari il mantenimento del loro stretto legame con il territorio e con i consumatori locali è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore dei caseifici situati sul territorio regionale che adottano il sistema turnario e che devono ottemperare a interventi di adeguamento e ammodernamento richiesti dall'autorità sanitaria.
13. Gli aiuti di cui al comma 12 consistono in un contributo in conto capitale pari all'80 per cento dei costi di adeguamento e ammodernamento dei caseifici e degli spacci, di quelli relativi all'acquisto degli impianti necessari per la conduzione dell'attività e delle spese tecniche e generali nella misura massima del 7 per cento dell'ammontare degli interventi.
15. Possono essere finanziati anche interventi già iniziati prima della presentazione della domanda, ma non antecedentemente l'1 gennaio 2011, purché non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 1783 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per le latterie turnarie".
17. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il proprio territorio e la conoscenza delle proprie tipicità nelle altre regioni italiane e sui mercati esteri anche assicurando risorse liquide alle imprese mediante l'anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, nonché incentivando la costituzione e l'attuazione di programmi e di sistemi di promozione e commercializzazione dei prodotti medesimi.
18. L'Amministrazione regionale attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 17 in sinergia con le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), ed è autorizzata a concedere, con le disponibilità del Fondo, finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.
19. La spesa finanziabile ai sensi del comma 18 è l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino a un importo massimo del 70 per cento di tale valore e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.
20. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 18 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare, in considerazione della durata dei finanziamenti agevolati, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione delle anticipazioni dagli atti amministrativi di disposizione delle anticipazioni medesime
21. L'erogazione alle imprese dei finanziamenti agevolati per l'anticipazione del valore commerciale stimato dei loro prodotti è condizionata all'introduzione e conservazione dei prodotti medesimi, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati Depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia gestiti dalle banche o da altri soggetti, denominati depositari, delegati convenzionalmente dalle banche alla loro gestione o, per ragioni legate ai processi di stagionatura o invecchiamento dei prodotti, presso locali delle imprese beneficiarie individuati e delimitati con tecniche idonee a rendere i prodotti disponibili alle imprese ai soli fini della loro lavorazione e conservazione.
22. L'erogazione dei finanziamenti è, altresì, condizionata alla riserva, a favore delle banche, della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti, in misura non inferiore al 10 per cento del loro valore stimato, anche con il concorso di strumenti informatici e telematici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
24. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, le caratteristiche dei depositi agroalimentari, i requisiti soggettivi e gli obblighi dei depositari, le tipologie di strumenti rappresentativi dei prodotti e le modalità per la loro negoziazione e ogni altra condizione applicativa.
26. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 25 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 4/2010, come aggiunta dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, continuano a far carico al bilancio dell'ERSA.
33. Il Comitato direttivo della certificazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, già istituito al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla naturale scadenza.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 8/2004, come inserito dal comma 34, fanno carico al bilancio dell'ERSA.
36. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la quota c), di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale attività produttive con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2655 (Ulteriore individuazione per l'anno 2010 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), iscritta al bilancio regionale, con decreti dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 dicembre 2010, n. 1453 e 21 febbraio 2011, n. 338, e trasferita alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR), è rideterminata come segue:
- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive attività 1.1.a, 5.378.270,45 euro;
- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive - finanziamento progetti prima fase settore commercio legge regionale 26/2005, 744.450,24 euro.
37. Per le finalità di cui al capo IX (Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale), della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia), ai fini di garantire il migliore assorbimento delle risorse destinate all'elevazione del livello qualitativo dei prodotti e all'aumento della produttività e al miglioramento dell'organizzazione aziendale, le imprese industriali, beneficiarie dei contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 451 (Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2), presentano, a pena di revoca del contributo, la relativa rendicontazione delle spese sostenute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso alla FAREM, Fonderie Acciaio Remanzacco Srl, ex Metallurgica Cave Srl, con decreto del Direttore regionale 13 novembre 1992, n. 902, poi rideterminato con decreto del Direttore regionale 17 dicembre 1998, n. 589, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti che potrà essere rendicontato dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre 2012 tenendo anche conto del valore investito attraverso operazioni di permuta di beni immobili.
42. La conferma di cui al comma 41 è disposta previa istanza del beneficiario alla Direzione centrale attività produttive.
44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono diretti al sostegno delle spese per la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l'avvio dei centri commerciali naturali e dei centri in via e con particolare riguardo al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.
45. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
46. I finanziamenti di cui al comma 43 sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse 4 - Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS).
47. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 9143 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri".
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 48, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
50.
Per le finalità previste dall'articolo 103, comma 2 ter, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 48, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 1403 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento integrativo a favore della CCIAA di Trieste per il mercato agroalimentare di Trieste".

52. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
54.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole << di proprietà comunale>> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio comunale>>.

56. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 1785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario società Udine e Gorizia Fiere spa, a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia".
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle risorse disponibili già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e trasferite nell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, il contributo già assegnato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto 3 agosto 2010, n. 1469 al CAI - Associazione XXX Ottobre - di Trieste. Il contributo può essere concesso previa istanza del soggetto beneficiario corredata della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
59. Gli oneri derivanti dal comma 58 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
60. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in materia di incentivi alle imprese, nonché dal relativo regolamento di attuazione, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie dell'anno 2010 delle Camere di commercio, ma non ammesse a finanziamento per carenza di risorse finanziarie, possono essere finanziate mediante le risorse a disposizione delle Camere di commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.
62. Al fine di sostenere e potenziare l'unicità dell'offerta turistica carnica l'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della società "Carnia Welcome società consortile a responsabilità limitata", con sede in Tolmezzo, nella misura massima di 30.000 euro.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
65. Le disposizioni di cui al comma 64, lettere a), b), c), e) e f), hanno effetto dall'1 gennaio 2012.
66. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27/2007 continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 963 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
68. La norma di cui al comma 67 ha effetto dall'1 gennaio 2012.
69. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 67, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
70. Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 17 bis, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 bis
 (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.>>;

71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 70, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
72. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale e realizzare un piano strategico in ambito internazionale conforme alle linee guida individuate con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della Regione.
73. Beneficiari degli incentivi da destinare alla realizzazione dei progetti mirati di cui al comma 72 sono gli enti pubblici, anche economici, della Regione, aventi finalità di internazionalizzazione, i quali singolarmente o in raggruppamento con individuazione di un soggetto capofila, presentano allo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, di cui al comma 74, le iniziative progettuali unitamente alle relative domande di finanziamento, elaborate secondo le disposizioni dell'avviso predisposto dal medesimo Sportello, in conformità alle linee guida della Regione e al regolamento di attuazione.
74. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale si avvale dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, il quale, attraverso la Segreteria tecnica all'uopo istituita, cura la predisposizione del piano strategico in ambito internazionale e il monitoraggio sullo stato di attuazione dei processi di internazionalizzazione, oltre che la ricezione delle domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui al comma 73, la valutazione delle iniziative progettuali, l'elaborazione della proposta di ammissibilità a finanziamento e il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative medesime.
75. La rilevanza strategica internazionale delle iniziative progettuali oggetto delle domande di finanziamento, presentate ai sensi del comma 73, è valutata dal Comitato tecnico di indirizzo composto di diritto dall'Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, e da quattro componenti designati dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio, del turismo, dell'industria e dell'artigianato. Partecipano alle riunioni il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
76. Con provvedimento dell'Amministrazione regionale sono ripartite tra le iniziative progettuali ammesse le risorse disponibili a carico del bilancio regionale, su proposta elaborata dalla Segreteria tecnica di cui al comma 74, in conformità ai criteri e modalità di concessione degli incentivi individuati con regolamento di attuazione.
77. Per le finalità di cui ai commi 72, 73 e 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Fondo per l'attuazione di progetti mirati di promozione internazionale".
78. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Rimborso costi sostenuti dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT per la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale".
82. Al fine di realizzare il piano di marketing territoriale nell'ambito delle aree industriali di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale predispone, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti pubblici, anche economici della Regione, un progetto di marketing territoriale sulla base dei dati elaborati dall'EZIT, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente all'attività istituzionale svolta dai medesimi soggetti ai sensi delle leggi regionali 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).
83. I contenuti e le finalità del progetto di cui al comma 82 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore centrale attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la predisposizione di un progetto di marketing territoriale".
87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Interventi per l'imprenditoria femminile".
92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.
93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.
94. Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).
96. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 95.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.
98. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8048 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Conferimenti al FRIE per la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile".
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso un contributo straordinario pari a 120.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Wine Advocate (by Robert Parker)", che si svolgerà sul territorio regionale nell'anno 2011, finalizzato a far conoscere le eccellenze vitivinicole e le imprese del settore del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.
101. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 100 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo. Il contributo comprende anche tutte le attività preparatorie, di realizzazione e di promozione successiva dell'evento.
102. Per le finalità previste dai commi 100 e 101 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1787 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso per la realizzazione dell'evento 'Wine Advocate (by Robert Parker)'".
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale.
104. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 103 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributi straordinari a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale".
111. Al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.
112. Le risorse attribuite al Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese di cui al comma 111, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
113. I finanziamenti di cui al comma 111 e le garanzie di cui al comma 112 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8050, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti al Confidi Friuli per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi libica".
115. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:
v)   ( ABROGATA )
z)   ( ABROGATA )
gg)   ( ABROGATA )
hh)   ( ABROGATA )
ii)   ( ABROGATA )
116. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera q), e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 115, lettera r), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
117.
Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera x), e dall'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ll), è autorizzata la spesa complessiva di 758.400 euro per gli anni dal 2011 al 2013 suddivisa in ragione di 58.400 euro per l'anno 2011 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 di nuova istituzione con la denominazione " Finanziamento alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rifornimento di carburanti a prezzo ridotto".

118.
Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ii), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1394 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione " Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi o usati a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

123. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 122, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio attraverso bandi annuali di concorso pubblico a laureati che effettuano, presso le Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agroalimentare e veterinario.
125. A tal fine il CRITA presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali la domanda di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per il successivo anno accademico e, in particolare, dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio. La domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2011.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 7008 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Assegnazioni al CRITA per la concessione di borse di studio per ricerche attinenti il settore agricolo, agroalimentare e veterinario".
127. AI fine di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo maggiormente innovativi e utilmente collocati nella graduatoria del bando dell'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013, nonché al fine di garantire un adeguato parco progetti a favore della medesima programmazione comunitaria, l'Amministrazione regionale, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche previste per la gestione del parco-progetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria con propri fondi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), con riferimento ai progetti di alto e medio livello risultati non finanziabili per carenza di risorse ovvero risultati ammessi a finanziamento e non parzialmente o integralmente finanziati per la quota di contributo relativa ai programmi di industrializzazione, potenzialmente ammissibili a finanziamento entro il periodo di programmazione.
128. Prioritariamente verranno finanziati, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 127, i progetti presentati da PMI per programmi di industrializzazione al fine del conseguimento degli obiettivi percentuali di cui all'articolo 8 del bando dell'attività 1.1.a) 2 del POR FESR 2007-2013.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 325 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Conferimento al Fondo POR FESR 2007-2013 scorrimento graduatoria 1.1.a) 2 settore industria - fondi regionali".
131. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 130 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee d'indirizzo annuali per l'Associazione Informest.
132. Per le finalità di cui ai commi 130 e 131 è autorizzata la spesa di 280.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
134. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4/2011, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.>>;

135. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 48 del presente articolo dopo le parole "16 gennaio" è stata aggiunta la parola "2002,".
Note:
1 Comma 120 abrogato da art. 2, comma 58, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 121 abrogato da art. 2, comma 58, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole aggiunte al comma 55 da art. 3, comma 24, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Comma 44 bis aggiunto da art. 4, comma 8, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 88 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012
7 Comma 89 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012
8 Comma 90 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 2/2012
9 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, L. R. 14/2012
10 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 45, L. R. 14/2012
11 Comma 106 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
12 Comma 107 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
13 Comma 108 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
14 Comma 109 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
15 Comma 110 abrogato da art. 2, comma 94, L. R. 14/2012
16 Parole sostituite al comma 85 da art. 2, comma 99, L. R. 14/2012
17 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 106 del presente articolo, che pertanto non è applicabile fin dalla data di entrata in vigore della L.R. 11/2011.
18 Comma 23 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
19 Parole soppresse al comma 85 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
20 Parole aggiunte al comma 85 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
21 Comma 86 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 4/2014
22 Comma 85 bis aggiunto da art. 2, comma 64, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
23 Lettera z) del comma 115 abrogata da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
24 Comma 61 abrogato da art. 105, comma 1, lettera s), L. R. 21/2016
25 Parole soppresse al comma 85 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 6/2017
26 Parole soppresse al comma 86 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 6/2017
27 Parole sostituite al comma 91 da art. 1, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28 Lettera v) del comma 115 abrogata da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 7, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2020.
29 Lettera a) del comma 64 abrogata da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, commi 7 e 10, L.R. 27/2007.
30 Lettera c) del comma 64 abrogata da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, commi 7 e 10, L.R. 27/2007.
31 Lettera gg) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.
32 Lettera hh) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.
33 Lettera ii) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.
34 Comma 118 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione degli artt. 15 e 15 bis, L.R. 14/2010.
35 Lettera a) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 1, lett. c), L.R. 14/2010.
36 Lettera j) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 14/2010.
37 Lettera k) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 14/2010.
38 Lettera q) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 bis, L.R. 14/2010.
39 Comma 116 abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 bis, L.R. 14/2010.
40 Lettera r) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 2 e 6, L.R. 14/2010.
41 Lettera u) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 2 e 6, L.R. 14/2010.
42 Lettera y) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 14/2010.
43 Lettera jj) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 14/2010.
44 Lettera mm) del comma 115 abrogata da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione degli allegati A e B della L.R. 14/2010.
45 Non si procede all'abrogazione delle lettere a), j), k), q), r), u), y), jj) e mm) del comma 115 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
46 Non si procede all'abrogazione del comma 116 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Forestale Privato "Molevana", con sede in Castelnovo del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 1786 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Forestale Privato "Molevana" con sede in Castelnovo del Friuli, a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie>>.
5. Nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 4, lettera b), continua ad avere vigore il dispositivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), antecedente alle modifiche disposte dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 4, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 7, lettera a), continuano a far carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Spese per l'istituzione e la gestione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica>>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano.
10. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del progetto generale per l'esecuzione dell'opera.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano>>.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 14, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17.
Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Spese per l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della gestione delle opere idrauliche del territorio regionale>>.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 110.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino.
19. Il Consorzio di cui al comma 18 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 6197 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Consorzio di bonifica Bassa friulana per lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino>>.
21. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
22.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2010, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamento al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado per le spese connesse al funzionamento della struttura>>.

23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2011, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
24. In attuazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), con regolamento regionale sono disciplinate la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche e le relative modalità di versamento.
25. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono destinate alla copertura dei costi delle attività di verifica sostenuti dalla Regione, nonché alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive.
26. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1231 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Versamenti per verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.
27. Gli oneri derivanti dalle attività di verifica effettuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 624/1996, di cui al comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2454 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di controllo in materia di verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.
28. Gli oneri derivanti dalla predisposizione, dalla revisione e dall'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
30. I Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 29 attivano adeguate iniziative di sorveglianza al fine di contrastare il ripetersi di abbandoni di rifiuti nei territori di propria competenza.
31. Con regolamento regionale sono definite le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 29, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale>>.
34.
Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 5 ter, della legge regionale 19/2004, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2469 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Finanziamento delle attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste>>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alle collaborazioni con amministrazioni pubbliche e istituzioni museali, nonché alla manutenzione, all'aggiornamento e all'implementazione delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie espositive.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 6467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale>>.
37. Le istanze presentate dai Comuni nel corso dell'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), ma non soddisfatte, vengono accolte a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per le medesime finalità per l'anno 2011.
38. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 37 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 e al capitolo 2294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
40.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 e al capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole << Contributo pluriennale costante>> sono sostituite dalle seguenti: << Finanziamento straordinario a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi al ricorso al mercato finanziario>>.

43.
Le entrate di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 43/1990, come inserito dal comma 42, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1219 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Entrate da sanzioni per violazioni in materia di impatto ambientale>>.

44. Gli esemplari di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità, anche in attuazione di progetti comunitari, possono essere cedute a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
45. Il compenso non è dovuto per gli esemplari di piante concesse a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione delle medesime per le finalità di cui al comma 44 ovvero per finalità didattiche o di ricerca scientifica.
46. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 44 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1230 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla cessione a titolo oneroso di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale - Interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità>>.
49. La progettazione e la realizzazione del completamento delle opere di sistemazione idrogeologica in località Passo della Morte nel Comune di Forni di Sotto, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Forni di Sotto, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2006, n. 2817 ( Lr 16/2002- disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. approvazione programma annuale per l'esercizio 2006. autorizzazione della relativa spesa), sono eseguite dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T." che subentra, quale delegatario, al Comune.
50. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Forni di Sotto è tenuto a trasferire al CO.S.IN.T. gli importi di 119.301,54 euro e di 59.000 euro erogati, a titolo di acconti pari al 10 per cento dei finanziamenti relativi alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 49, rispettivamente, con decreto del direttore sostituto del Servizio idraulica della Direzione regionale dell'ambiente del 22 luglio 2003, protocollo AMB/914/UD/ILS/45, e con il decreto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici del 20 giugno 2007, protocollo n. ALP. 7/UD/ILS/45.
54. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 51 da art. 5, comma 52, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 97, L.R. 9/2007.
5 Comma 51 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
6 Comma 52 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
7 Comma 53 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
8 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. I contributi concessi ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, UNI EN 13508 e PR-EN 14654 e non erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermati nella quota destinata alla sola acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, indicata nel decreto di concessione del contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni beneficiari presentano la domanda volta a ottenere la conferma del contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 continuano a fare carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e al capitolo 2450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
6. I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3405 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento straordinario ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano per la realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili destinati a uso abitativo per effetto delle termiti>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" di Azzano Decimo.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901">>.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6205 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali>>.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiumicello un contributo straordinario per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari-medie.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiumicello per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari -medie>>.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario di 40.000 euro per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale>>.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà>>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero dell'edificio adibito ad abitazione del parroco.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero edilizio dell'edificio adibito ad abitazione del parroco>>.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.
28. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per la realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti>>.
31. La domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa, è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Marco Evangelista per la messa in sicurezza della copertura e sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba nel Comune di Duino Aurisina>>.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 110.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5486 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S. Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto>>.
36. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 6, commi 67 e 68, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e in particolare di quelli relativi alla realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 950.000 euro.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello>>.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Zoppola un contributo straordinario per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6206 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Zoppola per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella>>.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di una pista ciclabile sulla strada provinciale "di Cusano" che collega il capoluogo e la frazione di Pescincanna.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 6223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiume Veneto per la realizzazione di una pista ciclabile sulla strada provinciale di Cusano>>.
44. In via eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i residui interventi previsti dall'articolo 13, terzo e quarto comma, della legge regionale 30/1977, come modificato dagli articoli 14 della legge regionale 25/1978, e 17 della legge regionale 35/1979, che siano funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Sono ammessi, in particolare, a finanziamento gli interventi di demolizione e di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nonché i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui a immobili demoliti che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori.
45. A tal fine il Comune interessato adotta un atto di ricognizione degli immobili da assoggettare a intervento pubblico. L'atto è sottoscritto dal responsabile della struttura tecnico-amministrativa competente e controfirmato per adesione dai proprietari reperibili degli immobili individuati.
46. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 44 il Comune presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione tecnico-amministrativa e di un preventivo di spesa.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di 50.000 euro per il restauro conservativo della torre campanaria con rifacimento del castello in ferro a sostegno dell'apparato campanario della Chiesa Tutti i Santi di Lauco.
50. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
51. Per gli interventi di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lauco anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
52. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco per il restauro conservativo della torre campanaria della chiesa>>.
53 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2383 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Indagini, studi, analisi e censimento delle fonti energetiche rinnovabili>>.
55. All'articolo 4 della legge regionale del 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
56. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 fanno carico all'unità di bilancio 3.10.1.2006 e ai capitoli 2098 e 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento di 30.000 euro per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico- energetici.
58. La domanda di finanziamento di cui al comma 57 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata della relazione tecnica dell'intervento e del preventivo di spesa dettagliato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
59. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 e del capitolo 2162 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla Provincia di Udine per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico - energetici>>.
63. Agli oneri conseguenti alla realizzazione dei progetti in materia di politiche integrate di sicurezza urbana di competenza della Protezione civile, di cui all'articolo 2, commi 21, 21 bis e 22, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), nonché per l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 1, commi 51 e 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).
65.
Dopo il comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono inseriti i seguenti:

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2010, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti l'organismo tecnico di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), istituito presso la sede di Pordenone della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2011.
67.
Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte le seguenti:
<<f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);
f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).>>.

72. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 70 bis, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 71, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 71, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 71, lettera b), si applicano anche alle domande di contributo presentate nell'anno 2011, entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 2/2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 25.
73. Sono confermati i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche).
75. Le somme di cui al comma 73 possono essere ripartite dal beneficiario su più esercizi.
80. Gli oneri necessari per l'adeguamento strutturale e funzionale all'uso pubblico dell'edificio catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), acquisito in proprietà dai Comuni dopo la catalogazione, restano a carico dell'Amministrazione regionale anche in deroga ai limiti parametrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), a condizione che i lavori di ristrutturazione non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
83.
Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole << 31 dicembre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012>>.

86. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 3 del presente articolo dopo le parole "bilancio pluriennale" sono state aggiunte le parole "per gli anni".
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 68, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 68, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 68, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 53 sostituito da art. 5, comma 75, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Comma 53 bis aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 53 ter aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole soppresse al comma 30 da art. 4, comma 94, L. R. 14/2012
8 Comma 60 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
9 Comma 61 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
10 Comma 62 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
11 Comma 85 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5, art. 1, L.R. 14/2008.
12 Parole sostituite alla lettera d) del comma 69 da art. 255, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 63, commi 7 bis e 7 ter, della legge regionale 23/2007, come aggiunti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 e al capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
4. In relazione al disposto di cui al comma 3 è prevista la variazione all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 - limite 1 di cui alla Tabella E approvata con il comma 38.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo di 80.000 euro finalizzato alla realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune beneficiario è tenuto a presentare apposita domanda di finanziamento al Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, corredata del progetto preliminare dell'intervento regolarmente approvato.
7. L'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nei modi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione stabilisce i termini di rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 7/2000.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Udine per la realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale>>.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli di traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli>>.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 4.3.1.1077 e al capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste finalizzato alla manutenzione straordinaria.
14. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 13 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3754 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la manutenzione straordinaria>>.
16. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto civile aeroportuale regionale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, da realizzarsi all'interno del sedime dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, sono attivati mediante intervento diretto sulla base di idoneo titolo abilitativo edilizio o accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo di 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro a favore del Comune che verrà designato quale capofila dei Comuni interessati dalla realizzazione della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste, a titolo di finanziamento delle spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto dell'opera, ivi incluse quelle relative alle consulenze esterne.
19. La concessione ed erogazione del contributo avviene previa presentazione da parte del Comune beneficiario delle delibere di adesione da parte dei Comuni interessati dal progetto, nonché di un programma di attività regolarmente adottato.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.5.1.1081 e del capitolo 3825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune capofila per le spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste>>.
22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 per "opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004" si intendono le strade individuate nelle Tabelle A e B allegate al decreto legislativo medesimo.
23. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 63, comma 1, della legge regionale 23/2007, il riconoscimento delle funzioni proprie di "ente espropriante" alla società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007, vanno interpretate nel senso che rientrano tra dette funzioni anche le cessioni bonarie o le cessioni volontarie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, ai fini dell'acquisizione dei beni al demanio regionale.
24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), tra gli interventi di ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture sono compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria degli stessi, nonché del materiale rotabile adibito al servizio della linea ferroviaria Udine - Cividale, e tra le attività di gestione della linea si intendono incluse anche quelle di manutenzione ordinaria dei mezzi, degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
26.
Il comma 6 bis dell'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come aggiunto dall'articolo 5, comma 11, lettera b), della legge regionale 24/2009, è abrogato.

28. La società beneficiaria dei contributi già concessi e non ancora rendicontati ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), è autorizzata, su motivata richiesta e per un periodo non eccedente un triennio, a utilizzare detti contributi anche per coprire le spese correlate alla gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli.
29. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la società è tenuta a presentare idonea e motivata istanza alla competente struttura regionale corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di massima dei costi e di un cronoprogramma che identifichi il periodo di gestione per il quale si richiede l'utilizzo dei fondi regionali di cui al comma 28.
30. I conseguenti provvedimenti amministrativi sono adottati dal dirigente della competente struttura regionale.
31. Nel corrispettivo di servizio di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori programmati sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L'azienda concessionaria è delegata a rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori, anche a valere sulle somme accantonate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La delega si intende conferita fino all'instaurarsi di contenzioso e comunque non oltre la scadenza del contratto di servizio stipulato tra le singole Province e le Aziende concessionarie.
33. L'azienda concessionaria, qualora non abbia potuto rivalersi totalmente o parzialmente per gli oneri di cui al comma 31, imputa gli importi non riscossi all'ente concedente.
34. La Giunta regionale, sentite le Province e le aziende concessionarie, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative della delega.
35. Ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è data facoltà agli enti locali, in sede di revisione catastale, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. La registrazione e la trascrizione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 22, della legge 448/1998, avvengono a titolo gratuito.
37. Per le finalità di cui al comma 36 la Provincia di Udine presenta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione.
38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 10 del presente articolo le parole "la spesa di 40.000 euro per l'anno 2001" devono correttamente intendersi "la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011".
Note:
1 Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 79, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole aggiunte al comma 31 da art. 4, comma 96, lettera a), L. R. 14/2012
3 Comma 31 bis aggiunto da art. 4, comma 96, lettera b), L. R. 14/2012
4 Parole aggiunte al comma 32 da art. 4, comma 96, lettera c), L. R. 14/2012
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario destinato alla realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic previsto nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2011 a Udine e Cividale del Friuli.
11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5520 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine per la realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic".
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Tarcento presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università , ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione l'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un intervento diverso da quello indicato nel decreto di concessione.
16. Al fine di creare le condizioni per giungere al completamento dell'intero compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport, il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a rimodulare temporalmente ovvero a chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere con il soggetto realizzatore delle opere acquisendo l'intera proprietà del bene.
17. Attesa la valenza comprensoriale della struttura, per le sue caratteristiche atta a fungere da riferimento per le molteplici esigenze connesse ad attività sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2011 al fine di consentire al Comune medesimo di individuare, entro il 31 gennaio 2012, la migliore e più opportuna procedura di cui al comma 16, predisponendo una relazione comparativa inerente la modalità prescelta e nel caso di acquisto dell'intera proprietà, le modalità contrattuali, gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune di Cividale, stipulerà per il suddetto acquisto, nonché di sostenere gli oneri connessi alla eventuale assunzione in via transitoria della gestione della struttura.
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 la relazione è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro il 30 novembre 2011, per consentire all'Amministrazione regionale di analizzare la relazione medesima e l'eventuale partecipazione con un proprio apposito finanziamento, anche pluriennale, in sede di legge finanziaria per il 2012.
19. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5499 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per le attività di completamento del compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport di Cividale del Friuli".
21. Le domande regolarmente presentate negli esercizi finanziari 2010 e 2011 per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20 e rimaste non soddisfatte non sono archiviate e sono fatte salve ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a bilancio nell'esercizio finanziario 2012 per le medesime finalità, purché confermate entro il termine del 31 marzo 2012.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi pluriennali al Comune di Trieste, previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come interpretato dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e parte dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 276 (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste), anche nel caso in cui la ripartizione di detti contributi, tra gli interventi individuati nel richiamato accordo di programma, sia diversa da quella ivi precedentemente determinata.
24. Per le finalità previste dal 23 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 31 ottobre 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma dei contributi.
25. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare i contributi nella misura nuovamente determinata e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione lavori, ovvero di ultimazione lavori, qualora gli stessi siano già iniziati.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti locali, società e associazioni sportive, incentivi straordinari una tantum per il finanziamento di interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda e finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici anche già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti.
27. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 26, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.
28. Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede le integrazioni necessarie a dimostrare che l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione del comma 26. Tali integrazioni devono pervenire al Servizio attività ricreative e sportive entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.
29. L'assegnazione degli incentivi di cui al comma 26 è effettuata in relazione alla urgenza degli interventi da realizzare valutata dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.
30. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 29 l'assegnazione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo attestato dalla data apposta dall'Ufficio protocollo del Servizio attività ricreative e sportive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.
31. Gli incentivi previsti dal comma 26 sono pari all'80 per cento della spesa ammissibile, determinata ai sensi della legge regionale 8/2003 e in ogni caso non possono superare l'importo totale di 40.000 euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
33. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 564.500 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5524 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici o da atti vandalici e per l'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza o alle prescrizioni delle vigenti norme federali".
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità dal comma 34 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5525 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale".
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del Centro sportivo comunale.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5526 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Morsano al Tagliamento per il miglioramento e completamento del Centro sportivo comunale".
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 51.311,82 euro, a favore dell'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a elevare e trasferire, anche senza obbligo per gli altri soci, all'associazione Mittelfest, organismo primario di cultura e spettacolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'<< Associazione per il Mittelfest>>), e dell'articolo 5, comma 46, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), la quota di adesione per l'annualità 2010, per l'importo di 208.504 euro, già impegnato in conto residui 2010 sul capitolo n. 5365 del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011, a favore dell'associazione medesima.
43. L'importo previsto dal comma 42, in quanto quota parte del contributo complessivamente già stanziato e assegnato a favore dell'associazione Mittelfest ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), non costituisce ulteriore spesa per l'Amministrazione regionale e può essere impiegato per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, dello statuto dell'associazione medesima approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2006, n. 137 (Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica).
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli, a celebrazione dei 100 anni di vita del reggimento (1909-2009). La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del quadro economico dell'opera, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli".
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative.
70. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5479 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Partigiani di Osoppo - Friuli di Udine a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative".
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un contributo straordinario destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste.
73. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5488 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste".
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.
79. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5493 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell' Umanità Unesco".
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.
88. Per le finalità previste dal comma 87 la Parrocchia Abbazia di Santa Maria presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali- corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.
89. Il Comune di Sesto al Reghena, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 87, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate al Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
90. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 89 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.
92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5475 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo alla Fondazione museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo per l'attività istituzionale e per l'adeguamento funzionale e impiantistico di casa Gortani e palazzo Campeis".
95. Per le finalità indicate al comma 94 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons per l'allestimento di due pale laterali dell'abside".
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica.
97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 9931 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica".
99. All'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
100. Per l'esercizio in corso le domande di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 99, lettera c), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le domande già pervenute entro il 31 gennaio 2011.
101.
L'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie), è abrogato.

103. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 79 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 102, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF un contributo straordinario per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto Farie Teatral Furlane.
105. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 104 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
106. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) per il progetto Farie Teatral Furlane".
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del <<Festival della Canzone Friulana - 2° edizione>>.
108. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 107 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.
109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5523 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Manzano per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del Festival della Canzone Friulana - 2° edizione".
112. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 76, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 111, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4090 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro per interventi di emergenza ed esercitazioni sull'area transfrontaliera".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 18.000 euro assegnato al Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 44 e 45, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'analisi storica dei legami tra cristianesimo aquileiese, Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana. Il decreto fissa il termine di rendicontazione. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
117. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 94 da art. 11, comma 275, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 113 da art. 11, comma 288, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 114 da art. 11, comma 288, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 116 da art. 11, comma 292, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole sostituite al comma 91 da art. 6, comma 196, L. R. 14/2012
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 31, L. R. 6/2013
7 Comma 47 abrogato da art. 6, comma 116, lettera a), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 68/1981, con effetto dall'1/1/2014.
8 Comma 58 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, c. 12 e 12 bis, L.R. 3/1998, con effetto dall'1/1/2014.
9 Comma 46 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 62 e 64, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2014.
10 Comma 59 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. da 39 a 42, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2014.
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 6/2014
12 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
13 Comma 44 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14 Comma 45 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 48 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17 Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18 Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19 Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21 Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22 Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23 Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24 Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
25 Comma 62 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
26 Comma 63 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
27 Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
28 Comma 67 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29 Comma 68 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30 Comma 75 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Comma 76 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33 Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34 Comma 82 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35 Comma 83 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36 Comma 84 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37 Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Comma 49 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
39 Comma 50 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 36 dell'art. 6, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2015.
40 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
41 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
42 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
43 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 8/2003.
Art. 7
 (Finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca)
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 48 bis, della legge regionale 3/1998, come modificato dal comma 9, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 15/1984, come inserito dal comma 11, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/2009, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 9 e 9 ter, della legge regionale 3/2002, come sostituiti dal comma 21, lettere a) e b), continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23.
Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9 quater, della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 21, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 del capitolo 5664, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento all'Educandato statale Uccellis di Udine per l'attuazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione".

24. In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
27. I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.
29. I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.
31. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.
32. Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.
34. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.
35. La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.
37. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".
38. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/07 per l'insegnamento della lingua friulana alle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".
40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
43. Per l'intervento di cui al comma 42 l'istituzione scolastica interessata presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 4998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Sostegno al progetto pilota d'alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano".
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".
53. La disciplina prevista dall'articolo 7, commi da 12 a 14, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si applica anche agli interventi riammessi a contributo negli anni 2010 e 2011.
55. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 30 e 31, della legge regionale 22/2010, come modificati dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di ampliamento e straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 6224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine per l'ampliamento e la straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Martino V di Percoto un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Percoto.
60. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5487 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Martino V di Percoto per il rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
62. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.
63. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
66. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dall'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'attestato rilasciato dalla Regione dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 287, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, tiene luogo del patentino di abilitazione di secondo grado previsto dallo stesso articolo.
70.
Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 15/1988, come modificato dal comma 68, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività didattica>>.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 73 per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia".
75. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 74, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
77. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento di cui al comma 76, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
78. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 76 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione del progetto.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal contributo di cui al comma 76.
81. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 46.800,71 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 140.402,13 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5959, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo a favore dell'Università degli Studi di Trieste per il recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste, via Università n. 7". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
86. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 85 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 85.
89. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 110.817,45 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 332.452,35 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5466 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini per straordinaria manutenzione del convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
91. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8, comma 23, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 90, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu di Udine un contributo straordinario di 380.000 euro per i lavori di straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Udine, in corso di realizzazione.
94. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. Sono ammesse a finanziamento le spese eventualmente sostenute prima della presentazione della domanda, entro i limiti di cui al comma 93.
96. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5480, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo all'Erdisu di Udine per manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine".
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a finanziamento delle attività non costituenti aiuti di Stato in conformità alla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 1022 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni per attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico".
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo straordinario di 400.000 euro per le opere di completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone.
103. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 101 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 5474 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento al Polo Tecnologico di Pordenone per completamento nuova sede".
106. La Regione, ai fini dell'accrescimento della competitività del sistema economico del territorio regionale e dello sviluppo di collaborazioni pubblico-private nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, riconosce un particolare valore alla partecipazione degli enti locali regionali, ai soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici nonché agli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costituiti in forma di società di capitali.
111. Gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione regionale al nuovo soggetto giuridico di cui al comma 108, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.6.1.3304 e al capitolo 5556, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
112. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 33 da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole soppresse al comma 36 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 36 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole aggiunte al comma 41 da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Comma 42 sostituito da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 48 sostituito da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Parole sostituite al comma 50 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Comma 51 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 52 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 97 da art. 9, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Comma 48 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
13 Comma 49 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
14 Comma 50 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
15 Parole aggiunte al comma 85 da art. 7, comma 79, L. R. 14/2012
16 Comma 83 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
17 Comma 84 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
18 Comma 90 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
19 Comma 91 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
20 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 51 del presente articolo, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011.
21 Parole aggiunte al comma 30 da art. 310, comma 1, L. R. 26/2012
22 Comma 45 interpretato da art. 312, comma 1, L. R. 26/2012
23 La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia è stata costituita in data 18/4/2013.
24 L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
25 Comma 65 abrogato da art. 37, comma 1, lettera n), L. R. 27/2017
26 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
28 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
29 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
31 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
32 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
33 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
34 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
35 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
36 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
37 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
38 Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
39 Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
40 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
41 Comma 18 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
42 Comma 19 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
43 Comma 20 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
44 Comma 21 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
45 Comma 22 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
46 Comma 23 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
47 Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.
48 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011 e la mobilità interregionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.
2. Le entrate previste dal comma 1 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1214 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
4. Il contributo straordinario di 60.000 euro previsto dall'articolo 8, tabella H, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che fa carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, deve intendersi riferito alla copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2011.
5.
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è inserita la seguente:

6. Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano ad erogare gratuitamente le prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2005, n. 143 (Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie e relative disposizioni applicative).
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è inserito il seguente:
<<5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPReg 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.>>.

12.
Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.
3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.
4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).
5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.
10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.
11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.>>.

14. Gli introiti di cui al comma 13 sono utilizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, per le spese derivanti dall'effettuazione delle attività di controllo e di coordinamento nel settore veterinario di competenza del Servizio medesimo.
15. In relazione al disposto di cui al comma 13 e ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 43/1981, dell'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per le finalità previste dal comma 14 le eventuali entrate sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. L'Azienda ospedaliero universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste è autorizzata a realizzare un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti dell'azienda medesima, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>>.
18. Presso l'asilo nido di cui al comma 17 possono essere accolti anche bambini figli di genitori non dipendenti dagli enti ivi indicati.
19. Le modalità di accesso all'asilo nido sono definite congiuntamente dagli enti di cui al comma 17.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 1, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3 Comma 11 abrogato da art. 9, comma 47, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 5 bis, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4 Comma 10 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5 Comma 11 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi da 8 a 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 8465 e 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
14. All'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 e dei commi 23 e 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificati dal comma 14, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
20. Al fine di evitare la costituzione di economie di bilancio nel settore dell'edilizia convenzionata, di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/2003 e del relativo regolamento di attuazione, le ATER regionali sono autorizzate, limitatamente all'esercizio 2011, e in assenza di altre domande poste validamente in lista d'attesa, a sostituire l'intervento edilizio già oggetto di concessione o prenotazione dei fondi con uno nuovo che rispetti i requisiti dettati dalla normativa di settore.
21. Ai soli fini dell'accesso degli appartenenti alle Forze armate alle misure agevolative per l'edilizia residenziale previste dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. Gli appartenenti alle Forze armate possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta. In ogni caso gli appartenenti alle Forze armate devono ottemperare ai vincoli di non locazione e non alienazione dell'alloggio oggetto di agevolazioni per l'edilizia residenziale, previsti dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1779 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo per la riattivazione dell'Ospizio marino di Grado>>.
29.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole << sezioni di Trieste e Udine>> sono sostituite dalle seguenti: << sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste>>.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale ONLUS "Bread & Bar" di Trieste un contributo di 20.000 euro per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della casa circondariale di Trieste.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo alla cooperativa sociale Bread & Bar di Trieste per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della Casa circondariale di Trieste>>.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione I Girasoli ONLUS di S. Dorligo della Valle un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2011. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4682 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione I Girasoli ONLUS di San Dorligo della Valle a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili>>.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4683 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011>>.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia un contributo straordinario di 10.000 euro a sostegno delle spese per la realizzazione della quattordicesima edizione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività", promossa dalla Provincia di Gorizia e finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia a sostegno delle spese per la realizzazione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività" finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale>>.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Umberto I" di Pordenone un contributo straordinario per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4685 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'ASP Umberto I di Pordenone per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse>>.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4693 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale>>.
51.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Finanziamento alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli>>.

52. Al fine di perseguire l'obiettivo del sostegno della domiciliarità di soggetti anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti attraverso forme di accoglienza temporanea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Pro Senectute" di Trieste un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 103.000 euro, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura residenziale per anziani "Residenza Valdirivo" di Trieste, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da impiegare nella struttura medesima.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del relativo quadro economico.
54. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 52 anche eventuali oneri relativi a spese tecniche di progettazione per affidamenti effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.
56. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 103.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'ASP "Pro Senectute" di Trieste per lavori di ristrutturazione, arredi e attrezzature della Residenza Valdirivo>>.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste un contributo straordinario di 30.000 euro per l'adeguamento degli alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4691 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste per adeguamento alloggi>>.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4692 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale>>.
63. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dell'incarico.
64. Nei criteri di affidamento dell'incarico di project manager è prevista l'incompatibilità di chi ha svolto attività professionali relative al progetto in questione per conto degli enti partecipanti all'accordo di programma.
65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 3006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Spese per l'istituzione di un project manager per il coordinamento e l'indirizzo relativi all'attività di edilizia sostenibile per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste".
68. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 17 da art. 6, comma 131, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole sostituite al comma 26 da art. 7, comma 14, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 26 sostituito da art. 9, comma 19, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Parole sostituite al comma 25 da art. 9, comma 3, L. R. 5/2013
5 Parole soppresse al comma 26 da art. 2, comma 82, L. R. 15/2014
6 Comma 14 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
7 Comma 15 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
8 Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
9 Comma 17 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
10 Comma 18 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
11 Comma 19 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
12 Comma 24 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.
13 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
14 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
15 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
16 Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
17 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
18 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera o), L. R. 22/2021
19 Comma 30 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 29, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2024.
20 Comma 31 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 29, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2010 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), in complessivi 470.565.284,41 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 24/2009, il conguaglio positivo è determinato in 19.919.130,57 euro, cui si sommano 570.814,53 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 24/2009, non utilizzate al 31 dicembre 2010, per complessivi 20.489.945,10 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3 per 17.051.632,34 euro, 5 e 7.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è destinata la spesa di 20.397.906,34 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
5. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 42.609,18 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dichiarato dagli enti e quanto già erogato ai sensi del medesimo comma 13.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 42.609,18 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 249.429,58 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del minor gettito accertato nel 2010 rispetto al 2009 e quanto già attribuito ai sensi del medesimo comma 46.
8. Per le finalità di cui al comma 7, è destinata la spesa di 249.429,58 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
9. Gli impegni e le liquidazioni di cui ai commi precedenti sono disposti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal Patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
10. All'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16. 1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per l'anno 2011, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.>>;

11. Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 , e successive modifiche e integrazioni, si applica anche al personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 .
11 bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dalla lettera c) del comma 36 dell'articolo 14 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010, si applica anche alle altre Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in quanto applicabile agli enti locali.
17. Le eventuali economie contributive rilevate ad avvenuta conclusione dei lavori effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008, possono essere utilizzate, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), solo a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.
18. L'ente locale interessato comunica alla Direzione competente in materia di autonomie locali l'ammontare delle economie conseguite e attesta che le medesime sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17.
19. L'Ufficio regionale competente prende atto, con decreto del direttore del servizio, dell'utilizzo delle economie di cui al comma 17.
24.
Dopo il comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, primo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.>>.

25. Ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, per il calcolo del rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.
26.
Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) le parole << o rimborsi>> sono soppresse.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 successivamente al termine di ricognizione per l'anno 2011 ed entro il 15 settembre 2011, da ripartire, a titolo di incentivo straordinario, senza vincolo di destinazione né rendicontazione, secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006. In caso di insufficienza del fondo, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
28. Per le finalità di cui al comma 27, le Unioni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di incentivo straordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale 2011.
29. Qualora dal riparto di cui al comma 27 residuino risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnarle a favore delle Unioni di Comuni di cui al medesimo comma 27 a titolo di incentivo ordinario, nella misura del 50 per cento di quanto calcolato secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, in relazione alle funzioni effettivamente attivate entro il 15 settembre 2011, da monitorare nel 2012 secondo le modalità definite nel Piano medesimo. A tal fine, le Unioni integrano la domanda di cui al comma 28 con la presentazione della domanda di incentivo ordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale. In caso di insufficienza delle risorse, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
30. Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle Unioni di Comuni costituite successivamente alla ricognizione annuale".
31. Le nuove Unioni di Comuni che beneficiano nel 2011 dell'incentivo straordinario ai sensi del comma 27 non possono accedere, negli anni successivi, all'erogazione dell'incentivo straordinario a valere sulle risorse stanziate annualmente per l'incentivazione delle forme associative.
33.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 bis della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 32, fanno carico a decorrere dall'anno 2012 all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1438 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Incentivi per favorire la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e attraverso percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale".

35. Il termine per la rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco in data 13 ottobre 2010, è fissato, per il Comune di Pozzuolo del Friuli, al 31 dicembre 2015.
36. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano per la realizzazione di un Palazzetto - Sale dello Sport, a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, è confermato a favore del Comune di Majano per la realizzazione di un lotto funzionale del Palazzetto.
37. Il Comune di Majano inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 36 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, con il finanziamento regionale e il cofinanziamento a carico dell'ente di 300.000 euro, entro il 31 dicembre 2015.
38. Il finanziamento di cui al comma 37 è interamente erogato a favore del Comune di Majano entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo del lotto funzionale regolarmente approvato dal Comune per un importo complessivo di 1.500.000 euro.
39. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione e alla sistemazione di percorsi ciclabili e itinerari turistici, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 10 marzo 2009, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2013.
40. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla manutenzione e all'ammodernamento di edifici scolastici ubicati nei comuni di Attimis, Faedis, San Floriano del Collio e San Pietro al Natisone, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 tra la Regione, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissato al 31 luglio 2011 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2012.
41. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione della pista ciclabile Loch (comune di Pulfero)-Vernasso (comune di San Pietro al Natisone) e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 14 settembre 2009, di modifica del precedente accordo quadro del 23 aprile 2007, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2013.
42. Il finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, avente a oggetto, in particolare, la realizzazione da parte del Comune di Tricesimo della riqualificazione dell'edificio comunale presso l'area ex IPSIA, si intende confermato in capo al Comune di Tricesimo per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a sede dei servizi socio assistenziali, a parità di quota di cofinanziamento a carico dell'ente definita nell'accordo quadro medesimo.
43. Il Comune di Tricesimo inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 42 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la relativa spesa entro il 31 dicembre 2013.
44. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tricesimo trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e della nuova localizzazione, nonché il relativo quadro economico.
45. Il finanziamento di cui al comma 42 è liquidato a favore del Comune di Tricesimo entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo regolarmente approvato dal Comune.
46. Il termine di inizio lavori dell'intervento inerente il parco comunale dei Prati del beato Bertrando e dei Prati del Lavia e precisamente la ristrutturazione di uno stabile, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, è fissato al 31 dicembre 2012, mentre il termine di rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2014.
47. Il termine per la rendicontazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una rete ciclabile locale e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e l'Unione dei Comuni "Centro economico della bassa friulana" in data 15 aprile 2009, è fissato al 31 dicembre 2013.
48. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione di un'ippovia e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16 settembre 2008, è fissato al 30 settembre 2012, mentre il termine di fine lavori è fissato al 30 settembre 2014.
49. Il termine per la rendicontazione dell'intervento per il miglioramento dei servizi per gli anziani, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Paularo e il Comune di Villa Santina in data 20 aprile 2007, è fissato, per il Comune di Villa Santina, al 31 dicembre 2010; la relativa documentazione può essere presentata entro il 31 agosto 2011.
50. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a devolvere il contributo quindicennale di 15.000 euro, concesso al Comune di Varmo a valere sui fondi 2007 delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con determina del dirigente del 6 giugno 2009 n. 2009/6895, per la realizzazione di un'opera scolastica diversa rispetto a quella indicata nel provvedimento di assegnazione.
51. Per le finalità di cui al comma 50, è fatta salva a tutti gli effetti la domanda di devoluzione presentata dal Comune di Varmo alla Provincia di Udine entro il 31 dicembre 2010 per le sopravvenute esigenze di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), a seguito della realizzazione dell'intervento in altra località.
53. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 52, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Socchieve, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 22 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0243/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Socchieve per i lavori di ampliamento dell'edificio destinato ad attività artigianale-commerciale sito nella zona artigianale di Socchieve), con sostituzione dell'oggetto in: <<realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Rio Grasia">>, atto a contribuire maggiormente allo sviluppo dell'area montana interessata.
55. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 54, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Sutrio per l'acquisto di una struttura a destinazione produttiva, consentendo l'utilizzo delle economie di spesa per la ristrutturazione dell'immobile medesimo.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a valere sul fondo 2011 di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo di 50.000 euro al Comune di Pinzano al Tagliamento, per la copertura delle spese a carico degli enti locali dell'Unione dei Comuni della Val D'Arzino, sciolta nel 2005, connesse allo scioglimento dell'Unione medesima. L'erogazione è disposta d'ufficio, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non è soggetta a rendicontazione.
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
60. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".
62. Per le finalità previste dal comma 61, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Precenicco per le spese di funzionamento".
65. Per le finalità previste dal comma 63, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare a uso pubblico".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 100.000 euro a favore del Comune di Azzano Decimo, capofila dell'Associazione intercomunale "Sile", quale contributo straordinario a sostegno delle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/2009 e agli articoli 10 e 11, nonché all'allegato C, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. recante norme sui "volontari per la sicurezza". Per accedere al contributo il Comune presenta entro il 30 settembre 2011, al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione, apposita domanda contenente il numero dei volontari che si intende impiegare e il costo presunto per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa. Il Comune di Azzano Decimo deve presentare inderogabilmente, entro il 30 giugno 2013, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale il contributo è stato erogato.
67. Per le finalità previste dal comma 66, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per l'acquisizione di beni e per la copertura assicurativa in materia di politiche di sicurezza".
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario pari a 30.000 euro per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo.
69. Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività cuturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 68 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione.
70. Per le finalità previste dal comma 68, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Pordenone per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto 'Pagliano e Gori' di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo".
71. Ai fini dell'attuazione del Protocollo d'intesa concernente lo "Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" stipulato in data 4 aprile 2009, tra la Regione e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti pilota individuati nell'ambito del Protocollo d'intesa stesso.
73. I finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al comma 71.
75. I finanziamenti di cui al comma 71 sono cumulabili con altri finanziamenti, nel limite massimo del costo del progetto e della disciplina citata al comma 72.
76. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 71 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto pilota.
78. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti di cui al comma 71, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'agenzia per lo sviluppo del turismo, le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal provvedimento di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste al momento della concessione.
79. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 78, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
80. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 78.
82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 71 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 2708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
84. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1784 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Trasferimento al Fondo Protezione Civile per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine".
88. In via d'interpretazione autentica dei commi 18 e 20 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010, uno stesso comune può essere conteggiato due volte nel riparto se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al citato comma 18.
89. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1 Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 70, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 85 abrogato da art. 13, comma 70, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 86 abrogato da art. 13, comma 70, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 In esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste con ordinanza 31 agosto 2011, n. 235, con sentenza n. 141 dd. 23 maggio 2012, depositata in data 6 giugno 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale 13 giugno 2012, n. 24), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della L.R. 9/2009, nel testo modificato dall'articolo 10, comma 87, della L.R. 11/2011.
5 Parole sostituite al comma 63 da art. 10, comma 36, lettera a), L. R. 14/2012
6 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 25 del presente articolo.
7 Parole sostituite al comma 64 da art. 10, comma 36, lettera b), L. R. 14/2012
8 Parole sostituite al comma 66 da art. 10, comma 82, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9 Comma 12 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
10 Comma 13 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11 Comma 14 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 42, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13 Comma 22 sostituito da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 54, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15 Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 32, L.R. 1/2006, a decorrere dall'1/1/2016.
16 Comma 22 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
17 Comma 22 bis abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
18 Comma 23 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
19 Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 18/2015
20 Comma 33 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 18/2015
21 Comma 87 abrogato da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 5/2021
22 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 30, L. R. 13/2021
Art. 11
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Friuli Occidentale un finanziamento per la concessione di un contributo alle famiglie residenti nel proprio territorio per l'acquisto di decoder e antenna adatti alla ricezione delle trasmissioni satellitari del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle famiglie, con reddito imponibile del nucleo familiare nell'anno di imposta 2010 non superiore a 20.800 euro, residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni, secondo il criterio di priorità costituito dal minor reddito familiare posseduto e nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo del contributo di 100 euro.
3. Il finanziamento è assegnato alla Comunità montana, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda quantifica in via presuntiva il numero dei residenti nelle zone non coperte dal segnale televisivo terrestre del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Al riparto delle risorse tra le Comunità montane si provvede in misura proporzionale al numero dei residenti indicati nella domanda di cui al comma 3.
5. Il trasferimento delle risorse alle Comunità montane avviene a seguito dell'adozione, da parte dei suddetti enti, della graduatoria degli aventi diritto al contributo.
6. Per finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val canale e del Friuli Occidentale per la concessione di contributi alle famiglie residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni>>.
7. Per consentire l'adeguata ricezione delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo nella Val Raccolana, nell'area non raggiungibile dal segnale dell'attuale rete satellitare, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di 50.000 euro per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti necessari a diffondere il segnale televisivo digitale terrestre nell'area su indicata.
8. Il finanziamento di cui al comma 7 è assegnato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione descrittiva degli interventi con la relativa stima dei costi.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per adeguamento e messa a norma degli impianti di diffusione del segnale televisivo terrestre nella Val Raccolana>>.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di complessivi 25.000 euro a favore dell'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> con sede in Roma quale quota regionale per l'attività di supporto tecnico prestata a favore delle Autorità di audit regionali nello svolgimento delle funzioni di audit previste dalla programmazione comunitaria 2007-2013.
12. Il finanziamento viene concesso a seguito dell'adesione dell'Autorità di audit regionale al progetto di assistenza tecnica presentato dall'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il periodo 2011-2015. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
13. Per le finalità previste dai commi 11 e 12, è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 25.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 con l'onere di 15.000 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento all'Associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il supporto tecnico alle Autorità di audit nella programmazione comunitaria 2007-2013>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2014 e 2015 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
19. La Commissione di cui all'articolo 13 della legge regionale 29/2007, già nominata alla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica fino al 31 dicembre 2011.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 18, lettera b), e di cui al comma 19, continuano a fare carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. In relazione al disposto di cui al comma 22, sono previsti rientri per 350.000 euro per l'anno 2011 a valere sull'unità di bilancio 4.5.163 e sul capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
24. Al fine di recuperare il patrimonio storico e artistico della Regione, anche nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio regionale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un progetto pilota mirato alla specializzazione di personale tecnico regionale per la realizzazione di interventi di recupero, conservazione e restauro di immobili in proprietà, di interesse storico, artistico e archeologico.
25. Il progetto pilota, con il coinvolgimento della comunità locale, avrà ad oggetto la conservazione e il restauro architettonico, nonché il recupero e l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di Villa Ottelio, con particolare riferimento a interventi connessi al consolidamento e miglioramento antisismico, all'impiantistica e al risparmio energetico attraverso un approccio multidisciplinare a carattere scientifico che coniughi agli aspetti strutturali e funzionali le tecniche di restauro più avanzate, anche sviluppando percorsi scientifici di ricerca e di sperimentazione progettuale.
26. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, stante l'originalità e l'elevato valore artistico e architettonico del compendio medesimo e per il suo inserimento in un contesto rurale di particolare pregio paesaggistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa procedura di evidenza pubblica, a stipulare accordi organici di collaborazione tecnico-scientifica e di formazione-specializzazione definiti in apposite convenzioni con istituti universitari particolarmente qualificati e aventi rilevanza e prestigio internazionale che garantiscano, nell'ambito del sistema di tutela del patrimonio, le necessarie sinergie tra l'approccio scientifico, tecnico e storico-artistico.
27. Per le finalità previste dai commi 24, 25 e 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1332 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Interventi per il recupero di Villa Ottelio>>.
28. Nelle more della chiusura della procedura di infrazione comunitaria per la violazione della Direttiva 2003/109/CE, la Regione assume iniziative volte a tenere indenni le amministrazioni locali dagli oneri processuali gravanti sulle stesse a seguito di giudizi relativi all'applicazione delle norme in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale, recate dalle leggi regionali 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), e 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).
29. Per le finalità previste dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti locali le spese legali e di giudizio da essi sostenute nell'ambito delle azioni giudiziarie promosse da cittadini singoli o associati per la disapplicazione delle norme di cui al medesimo comma 28. I rimborsi sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore degli enti che abbiano presentato apposita domanda alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese suddette. I rimborsi sono liquidati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 1001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Rimborso agli enti locali delle spese processuali relative a giudizi sull'applicazione delle leggi regionali in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale>>.
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1 Parole sostituite al comma 31 da art. 17, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 14 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 15 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera kk), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1. In considerazione delle esigenze correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Consiglio regionale, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la migliore articolazione temporale dei lavori consiliari e di corrispondere alle esigenze di rappresentanza, è garantito idoneo e qualificato servizio di ristorazione all'interno dell'immobile destinato a sede del Consiglio regionale.
2. Rimangono a carico del bilancio regionale tutti gli oneri derivanti dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli arredi destinati al servizio di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri derivanti da utenze e servizi necessari al funzionamento del servizio e non scorporabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
9. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. L'attività di formazione e assistenza agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in materia di rendicontazione sociale, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è svolta ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e successive modifiche e integrazioni.
11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22.
Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e il comma 63 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010.

24.
All'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, << Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale>>, come sostituito dell'articolo 14, comma 57, lettera a) della legge regionale 22/2010, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.>>.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 bis e 3 ter, dell'articolo 31, della legge regionale 1/2000, come inseriti dal comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32.
Dopo il comma 53 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono aggiunti i seguenti:
<<53 bis. In relazione al rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale e in particolare del costo del lavoro, al personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, a decorrere dall'1 gennaio 2008, si applicano gli aumenti tabellari così come risultanti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono sia l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 già erogata ai dipendenti, sia gli incrementi per il trattamento stipendiale erogati in applicazione alle disposizioni di cui al comma 52.
53 ter. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 53 bis, comporti l'attribuzione di trattamenti economici tabellari inferiori ai trattamenti stipendiali attualmente in godimento, la maggior differenza è attribuita al maturato economico individuale, riassorbibile in virtù dei futuri miglioramenti contrattuali nazionali.
53 quater. A decorrere dall'1 gennaio 2008 il salario aggiuntivo del personale regionale di cui all'articolo 69 del CCRL 7 dicembre 2006 e del personale degli enti locali di cui all'articolo 70 del CCRL 7 dicembre 2006 è confermato negli importi erogati rispettivamente riferiti al biennio contrattuale 2006 - 2007.
53 quinquies. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del comma 53 bis e dal comma 53 quater sull'importo previsto dal comma 52 per il rinnovo del biennio contrattuale 2008 - 2009 possono costituire risorse per la contrattazione integrativa, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, potrà definire le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni possono abbinare obiettivi che, se raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale. La Giunta regionale definirà le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:
a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;
b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;
c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
53 sexies. Le disposizioni di cui al comma 53 bis si applicano, con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza delle Regioni e autonomie locali, anche al personale dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con decorrenza 1 gennaio 2010.>>.

37. Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici, possono essere costituiti uffici unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività. Il funzionamento di ciascun ufficio unico è definito mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, analogamente a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico.
41. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40 è autorizzata la spesa ripartita di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2011, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Informatizzazione degli uffici tavolari>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 12/2005, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
48. Al fine di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura garantiti da sistemi di controllo della qualità e della tracciabilità, la Regione promuove l'applicazione del marchio collettivo registrato Prodotto Certificato Alto Adriatico (PCAA), di cui è titolare la Regione Emilia- Romagna, in esito agli accordi assunti con il progetto ADRI.FISH finanziato nell'ambito del Programma Interreg III B CADSES.
49. Per le finalità di cui al comma 48, la Regione è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli atti attuativi del protocollo d'intesa.
50. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 49 relativamente al rilascio e alla gestione del marchio PCAA.
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 50 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
52. Nell'ambito del procedimento di riordino delle partecipazioni azionarie regionali e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale relativo al riordino e alla disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 7.771.050 euro.
53. L'aumento di capitale di cui al comma 52 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA di un piano strategico che evidenzi, tra l'altro, l'impegno dell'istituto di credito al servizio dell'economia e del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal fine la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti designati da Friulia SpA e dall'Amministrazione regionale. La Giunta regionale determina i componenti di designazione regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alle attività produttive.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Al comma 55 del presente articolo le parole <<unità di bilancio 11.4.1.1192>> sono sostituite con le parole <<unità di bilancio 11.4.2.1192>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 14/9/2011, n. 37.
2 Lettera b) del comma 38 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
3 Comma 45 abrogato da art. 5, comma 51, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 36 abrogato da art. 4, comma 1, lettera g), L. R. 9/2012
5 Parole aggiunte al comma 37 da art. 12, comma 15, L. R. 14/2012
6 Comma 46 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5. art. 32, L.R. 12/2005, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
7 Comma 47 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5. art. 32, L.R. 12/2005, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
8 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 26 del presente articolo.
9 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo.
10 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 33 del presente articolo.
11 Comma 15 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 26/2012
12 Comma 29 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 3 e 5, art. 4, L.R. 16/2010, con effetto dall'1/1/2013.
13 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14 Comma 26 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15 Comma 28 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
16 Comma 33 abrogato da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
17 Comma 16 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
18 Comma 14 interpretato da art. 10, comma 8, L. R. 5/2013
19 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, L.R. 14/2012, con il quale si aggiungeva, al comma 37 del presente articolo, il periodo "Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell' articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico."
20 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
21 Comma 15 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
22 Comma 15 bis abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
23 Comma 16 bis abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
24 Comma 16 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
25 Comma 17 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
26 Comma 18 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
27 Comma 19 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
28 Comma 20 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
29 Comma 21 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
30 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
31 L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
32 Lettera d) del comma 27 abrogata da art. 4, comma 9, lettera g), L. R. 12/2014
33 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
34 Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
35 Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ddd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) per autorizzazione a concedere in uso si intende il provvedimento di concessione o il contratto di locazione o affitto.
2. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a confermare il contributo originario concesso al Comune di Pulfero per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), nel testo vigente antecedentemente all'abrogazione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2005, previa istanza dell'ente, nonché a destinarlo ad altra opera qualora l'amministrazione comunale non abbia iniziato l'intervento, in conformità alle disposizioni fissate con il provvedimento di conferma del contributo.
6.
Il Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano di cui all'articolo 55 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro tre mesi dalla data di soppressione, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

8. Le somme di cui al comma 6 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1283 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano>>.
16.
Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/1998, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

(3)
18. Le entrate previste dal comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Oneri derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
20. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la costituzione dello speciale Fondo di dotazione ivi previsto deve intendersi quale fondo oggetto di contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
21. Fermo restando quanto disposto dai commi 6, 10 e 31, le gestioni fuori bilancio autorizzate con legge regionale sono ricondotte alle seguenti tipologie di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri:
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica:
25. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
Art. 4 ter
 (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq)
1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Successivamente all'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1, il Servizio competente a gestire il patrimonio procede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune dove è ubicato il bene, di un avviso pubblico per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente.
4. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il Servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse; l'acquirente è individuato nel soggetto che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara.
5. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
6. Gli oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale, inclusi gli oneri per le operazioni tecnico-amministrative, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.>>.

26. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 17/2009, come rispettivamente sostituito dalla lettera a) e inseriti dalla lettera b) del comma 25, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai quali sia già intervenuto il decreto di sdemanializzazione.
30. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.
31.
Il Fondo regionale per i servizi forestali istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

33. Le entrate previste dal comma 31 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1229 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)>>.
34. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale disposti con le disponibilità del Fondo regionale per i servizi forestali fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 3115 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Spese per il completamento della gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale>>.
35. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 4/2001, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3114 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale e del CeSFAM>>.
39. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i fondi già impegnati nel corso dell'anno 2010 anche per la sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento dei programmi della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia nella trasmissione della Rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la piattaforma satellitare TivuSat.
43. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010) sono apportate le seguenti modifiche:
44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 24 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 16 interpretato da art. 13, comma 3, L. R. 14/2012
4 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
7 Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
8 Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
9 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
10 Comma 42 abrogato da art. 34, comma 1, lettera j), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
11 Lettera b) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, comma 1 ter e dell'art. 105, commi 2 e 4, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
12 Lettera c) del comma 38 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 36 abrogato da art. 7, comma 8, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.