Legge regionale 14 luglio 2011 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 9 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;

c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:

a) definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della società in house Insiel SpA;

b) favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'espansione del sistema digitale sul territorio;

c) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 2

(Ruolo della Regione)

1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare:

a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attività istituzionali;

b) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della società dell'informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l'efficienza e la qualità della spesa pubblica;

c) coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;

d) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;

e) pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;

f) promuove iniziative di riuso del software nell'ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;

g) nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;

h) promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l'impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT

Art. 3

(Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche)

(2)

1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in materia di ICT e società dell'informazione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Esso si articola nelle seguenti componenti:

a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;

b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;

c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;

d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;

e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).

3. Il Piano strategico triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Piano strategico triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di un esperto in materia di ICT ed e-government, designato dal Consiglio delle Autonomie locali, e da un esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale, designato dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse e che restano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione definitiva del successivo Piano strategico triennale.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Articolo sostituito da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO III

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE

Art. 4

(Sistema informativo integrato regionale)

1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

2. I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di:

a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;

b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;

c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;

d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;

e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data;

e bis) promozione dell'innovazione tecnologica e della sicurezza informatica.

(1)(6)(7)

3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Il software sviluppato per il SIIR è conforme agli standards relativi all'interoperabilità e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell'e-government. In particolare tali modalità di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini. Devono consentire altresì l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalità previste dalla normativa vigente ( decreto legislativo 82/2005), in totale sicurezza, riservatezza e nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

5. Il SIIR è riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici e ai Commissari straordinari del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.

(8)

5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue aventi sede nel territorio regionale.

(2)(5)

6. Le modalità attuative del Piano strategico triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5 bis sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione.

(3)(9)

7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.

7 bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5 bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.

(4)

8. La Regione può stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione. Può altresì stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riuso previsto dal decreto legislativo 82/2005.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Comma 6 sostituito da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 8, comma 70, L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 11, lettera c), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO IV

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA

Art. 5

(Ruolo di Insiel Spa)

1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione e fornitura di beni e servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

(1)(2)(3)

1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera d), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 6

(Partecipazioni a Insiel Spa)

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Art. 7

(Controllo analogo)

(1)

1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

Note:

Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012

Art. 9

(Disciplinare di servizio)

1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.

2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA, i criteri e le modalità di periodica informativa alla Regione.

(2)(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.

(5)

4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.

(1)(6)

5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 9 bis

(Finanziamento)

(1)

1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.

2. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni di cui al comma 1, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.

3. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, e dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei contributi di cui al comma 2.

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; è confermata, altresì, per detto personale la possibilità di essere preposto alla direzione di servizi dell'Amministrazione regionale.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l'articolo 82 della legge regionale 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale 8/1991, l'articolo 14 della legge regionale 26/2001, l'articolo 6, comma 28, della legge regionale 20/2002 e l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2003, modificativi della legge stessa;

b) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) l'articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia);

e) l'articolo 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);

f) i commi 32, 33 e 34 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

g) i commi 17 e 18 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

h) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), nonché l'articolo 1 della legge regionale 19/2007 modificativo della legge stessa;

i) l'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), nonché l'articolo 28 della legge regionale 17/2010 modificativo dell'articolo stesso.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;

b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;

c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4;

d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9;

e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:

unità di bilanciocapitoli
9.3.1.115720, 50
11.3.1.1189156, 1405
11.4.1.11921204
9.3.2.115721, 22, 55, 56
11.3.2.1189180, 182, 190, 542, 1704, 1729
11.3.2.11801492
7.1.1.11314375, 4962
7.1.2.11314464, 4963, 4964

2. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 185 e all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 5835 dello stato di previsione della spesa.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.