Art. 1
(Finalitą)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella societą regionale al fine di favorire:
a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della societą dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
b) il miglioramento della qualitą della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitivitą;
c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacitą di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.
2.
Per il raggiungimento delle finalitą di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:
a) definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della societą in house Insiel SpA;
b) favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilitą dei sistemi informativi e l'espansione del sistema digitale sul territorio;
c) definisce le modalitą di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.