2. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, e dell'
articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.