Dopo il comma 3 dell'articolo 13 (Finalitā 10 - affari istituzionali, economici e fiscali) della
<<3 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipa ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento.
3 ter. A tal fine la Regione č autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione ed approvati con le modalitā previste dalla
legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3 quater. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari corrispondenti all'impegno assunto negli accordi medesimi, con le modalitā stabilite negli accordi stessi.>>.