Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

CAPO III

DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 15

(Finalità)

1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina dell'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti all'articolo 5, a esclusione degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui al capo II, nonché le linee guida alle quali i Comuni si attengono per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16.

Art. 16

(Regolamento comunale per la telefonia mobile)

1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.

2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.

3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;

c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;

d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;

f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;

g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:

a) la localizzazione degli impianti di cui al comma 2 esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:

1) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;

2) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;

3) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;

c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:

1) e aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;

2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;

3) le aree in contesti non urbanizzati, gli intorni di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;

4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;

d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;

e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;

f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.

5. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 17, predispone il regolamento, o i suoi aggiornamenti, e avvia, qualora ne ravvisi l'opportunità, eventuali procedure di consultazione finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo.

(1)

6.

( ABROGATO )

(2)

7.

( ABROGATO )

(3)

8. La deliberazione di approvazione del regolamento è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)

9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.

10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole soppresse al comma 8 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Art. 17

(Programmi di sviluppo delle reti)

1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 16, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.

2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.

Art. 17 bis

(Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.

2. Le infrastrutture realizzate fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) di cui all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 18

(Procedimento autorizzativo ordinario)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.

2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

3. II parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.

5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

Art. 19

(Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento)

1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all'articolo 8, comma 6, per la manutenzione ordinaria, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'istanza di autorizzazione è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato all'istanza o non sia favorevole, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme statali e regionali e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 per quanto applicabili e compatibili.

5. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione corredata della completa documentazione, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nei casi di dissenso espresso almeno da una delle Amministrazioni di cui al periodo precedente, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 8, del decreto legislativo 259/2003, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

8. Trova applicazione l'articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni.

Art. 20

(Dismissione degli impianti)

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti di cui all'articolo 15, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.

Art. 21

(Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile)

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.

Art. 22

(Impianti della Protezione civile della Regione)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione, necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza sono realizzati, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e successive modificazioni, nonché in attuazione delle ordinanze statali in materia di protezione civile, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di emissioni elettromagnetiche, e in deroga alla normativa regionale in materia di titoli abilitativi di cui alla presente legge, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. La localizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 tiene conto delle aree preferenziali indicate nel regolamento di cui all'articolo 16. Per comprovate esigenze operative di servizio sono individuate localizzazioni diverse da quelle preferenziali definendole di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e la Protezione civile della Regione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano in ogni caso agli interventi in materia di telecomunicazioni di competenza della Protezione civile della Regione.

Art. 23

(Disposizioni specifiche per gli impianti di telecomunicazioni del traffico ferroviario)

1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modificazioni; in tale ipotesi è resa preventiva comunicazione al Comune che può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione degli impianti.

Art. 24

(Informazione e trasparenza)

1. Gli impianti fissi e mobili di cui all'articolo 15, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:

a) gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;

b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;

c) i dati dell'operatore.

Art. 25

(Comunicazione per l'attivazione degli impianti)

1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero dello sviluppo economico.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è data secondo il modello definito al titolo III (Modulistica e documentazione) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005.

Art. 26

(Controlli ambientali)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:

a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;

b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, i Comuni si avvalgono di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.

3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.

5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ferme restando in particolare le sanzioni previste dalla legge 36/2001 in materia di emissioni elettromagnetiche, in caso di non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dell'impianto dichiarati nel titolo abilitativo, il Comune ordina all'operatore interessato di rendere conforme l'installazione, fissa il termine, comunque non inferiore a sessanta e non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento e commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 12.500 euro e non superiore a 75.000 euro.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia rispetto a quella precedentemente irrogata, fissa l'ulteriore termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso con oneri a carico del gestore.

3. La mancata dismissione degli impianti di cui all'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 7.500 euro e non superiore a 45.000 euro.

4. La mancata dismissione degli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 25.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonché la rimozione e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese del soggetto responsabile.

5. In caso di omesse comunicazioni di cui al presente capo, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile);

b) l'articolo 53 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (modificativo della legge regionale 28/2004);

c) l'articolo 75 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (modificativo della legge regionale 28/2004).

Art. 29

(Norme finali e transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004.

2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.

3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.

4. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005 rimane in vigore esclusivamente per le parti relative alle azioni per i risanamenti, alle verifiche tecniche, alla modulistica e documentazione, di cui ai titoli II e III del regolamento medesimo, per quanto compatibili con la presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti tecnici relativi alle procedure per l'installazione degli impianti di cui all'articolo 15 e all'accertamento, da parte di ARPA, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al comma 4.