Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA

Art. 6

(Finalità)

1. Con le presenti norme la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla vigente legislazione nazionale in materia, definisce la disciplina e le procedure per l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora sul territorio.

Art. 7

(Programmazione nazionale e intesa fra Stato e Regione)

1. L'intesa prevista dalle vigenti norme statali nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, è espressa dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale si esprime sull'intesa di cui al comma 1 su proposta dell'Assessore regionale competente, di concerto con gli altri Assessori interessati, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale come previsto dall'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 177/2005.

3. Lo schema del piano nazionale è inviato dalla Direzione centrale competente, ai Comuni interessati, all'ARPA e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), che si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta. I Comuni interessati pubblicano lo schema di piano all'albo pretorio per quindici giorni e ne danno avviso al pubblico nelle forme ritenute opportune. Qualora i pareri dei Comuni e del CO.RE.COM. non pervengano entro il termine si considerano favorevolmente espressi.

4. Entro quaranta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale si esprime altresì la conferenza interna di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

5. La Giunta regionale, ai fini dell'espressione dell'intesa, valuta la sostenibilità complessiva del piano nazionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici, territoriali, socio-economici, di tutela delle minoranze linguistiche, sanitari e di sicurezza, nonché l'interesse regionale complessivo; valuta altresì la congruità dei pareri negativi eventualmente espressi dai Comuni.

Art. 8

(Autorizzazione unica)

1. La realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003, a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, che comprende anche le opere e le infrastrutture strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti, è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali.

4. La realizzazione di nuovi impianti di potenza in singola antenna inferiore a 200 Watt, la cui localizzazione non è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica con le modalità di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 in materia di ponti radio e impianti di piccola potenza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole di ARPA, espresso in sede di conferenza di servizi, che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite da specifico regolamento regionale ovvero, in mancanza, dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 259/2003.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati ai fini della presente legge fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), nonché nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia una comunicazione ad ARPA e al Comune interessato, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA.

7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

8. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge; l'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale, anche successivo, rilascio da parte degli Enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al rilascio espressi dagli Enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.

9. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono competenti a rilasciare sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

10. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi, le Amministrazioni pubbliche interessate possono manifestare le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni attraverso l'invio degli atti di competenza all'Amministrazione procedente entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche, degli elaborati completi degli allegati all'istanza rivolta all'Amministrazione procedente.

11. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

12. L'autorizzazione unica è rilasciata sulla base di istanza contenente l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, nonché di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Nei casi di dichiarazione di pubblica utilità il progetto è corredato dell'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate, nonché del relativo piano parcellare.

13. L'autorizzazione unica è rilasciata esclusivamente al richiedente in possesso di idonei requisiti societari, nonché di atti definitivi di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori, e può essere volturata ad altro idoneo soggetto societario con trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quanto altro previsto dalla stessa autorizzazione, previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di atti sostitutivi di atti di notorietà come previsti dalle vigenti norme, nonché di atti provvisori di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori.

14. L'autorizzazione unica non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie.

15. A pena della sua decadenza l'autorizzazione di cui al presente articolo fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, non superiori a quattro anni decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.

16. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture autorizzate, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare alle Amministrazioni che siano state interessate al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.

17. L'autorizzazione di cui al presente articolo decade alla data della dismissione di cui al comma 16. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso da quello di proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o comunque al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione di cui al comma 16.

18. L'autorizzazione unica riporta l'obbligo per il titolare di provvedere a propria cura e spese, nei casi di decadenza, revoca o cessazione per ogni altra causa dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi, nonché all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

19. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al comma 18. In tal caso la convenzione stipulata è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

20. La convenzione di cui al comma 19 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 18, nonché i tempi e i modi di esecuzione delle relative opere.

21. L'autorizzazione di cui al presente articolo riporta altresì l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi agli eventuali collaudi.

22. Le modifiche di natura strettamente edilizia, escluse in ogni caso le modifiche o le variazioni ai parametri tecnici e concessori, da realizzarsi in corso d'opera ai progetti di impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, sono soggette alla vigente legislazione regionale in materia edilizia, senza il ricorso alla riattivazione del procedimento unificato.

Art. 9

(Impianti fuori dai piani nazionali)

1. La previsione della localizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è richiesta dai soggetti pubblici o privati interessati al Ministero competente allegando il progetto preliminare dell'intervento con i dati radioelettrici essenziali, assieme a un parere preliminare della Regione espresso sentiti i Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la Regione si esprime sull'intesa relativa alla nuova localizzazione con le modalità di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 è rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.

4. In conformità agli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e in deroga ai commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, qualora i soggetti interessati richiedano localizzazioni degli impianti diverse da quelle previste nei piani stessi, l'autorizzazione per tali impianti è direttamente rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.

5. Fermo restando quanto stabilito per la manutenzione ordinaria all'articolo 8, comma 6, le modifiche radioelettriche e gli ampliamenti degli impianti esistenti fuori dai siti di cui al comma 1, sono autorizzate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 10

(Ponti radio e impianti di piccola potenza)

1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, sono soggette SCIA, presentata al Comune interessato con le modalità di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, previo parere favorevole di ARPA e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6.

2. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

Art. 11

(Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:

a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;

b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 94, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.

3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.

5. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti, sono dismessi e trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ferma restando la possibilità di riduzione a conformità secondo le modalità e le procedure indicate dalle vigenti norme statali e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.

6. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 6, ARPA effettua la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.

Art. 12

(Comunicazione per l'attivazione degli impianti)

1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero competente.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione di nuovi piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica analogica e digitale, sui quali sia stata raggiunta l'intesa di cui all'articolo 7, rimane in ogni caso in vigore il Piano regionale per la radiodiffusione televisiva approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 45, come modificato e integrato dall'atto di intesa, approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 10 dicembre 2002, n. 358 (Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica.

2. In relazione alla radiodiffusione sonora e alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale restano ferme le previsioni di piano relative alle intese approvate rispettivamente con deliberazione AGCOM 26 settembre 2002, n. 249 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T)), con deliberazione AGCOM 29 gennaio 2003, n. 15 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB)), e con deliberazione AGCOM 12 novembre 2003, n. 399 (Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB - T)).

3. Le autorizzazioni relative agli impianti individuati nelle localizzazioni previste dal Piano di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle relative a eventuali impianti previsti fuori dal Piano stesso, sono rilasciate con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.)).