Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 8

(Autorizzazione unica)

1. La realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003, a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, che comprende anche le opere e le infrastrutture strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti, è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali.

4. La realizzazione di nuovi impianti di potenza in singola antenna inferiore a 200 Watt, la cui localizzazione non è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica con le modalità di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 in materia di ponti radio e impianti di piccola potenza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole di ARPA, espresso in sede di conferenza di servizi, che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite da specifico regolamento regionale ovvero, in mancanza, dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 259/2003.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati ai fini della presente legge fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza. Limitatamente ai casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), nonché nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia una comunicazione ad ARPA e al Comune interessato, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA.

7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

8. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge; l'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale, anche successivo, rilascio da parte degli Enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al rilascio espressi dagli Enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.

9. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono competenti a rilasciare sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

10. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi, le Amministrazioni pubbliche interessate possono manifestare le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni attraverso l'invio degli atti di competenza all'Amministrazione procedente entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche, degli elaborati completi degli allegati all'istanza rivolta all'Amministrazione procedente.

11. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

12. L'autorizzazione unica è rilasciata sulla base di istanza contenente l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, nonché di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Nei casi di dichiarazione di pubblica utilità il progetto è corredato dell'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate, nonché del relativo piano parcellare.

13. L'autorizzazione unica è rilasciata esclusivamente al richiedente in possesso di idonei requisiti societari, nonché di atti definitivi di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori, e può essere volturata ad altro idoneo soggetto societario con trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quanto altro previsto dalla stessa autorizzazione, previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di atti sostitutivi di atti di notorietà come previsti dalle vigenti norme, nonché di atti provvisori di titolarità di diritti reali di proprietà o di altri titoli equivalenti che consentano il rilascio di atti ai fini edificatori.

14. L'autorizzazione unica non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie.

15. A pena della sua decadenza l'autorizzazione di cui al presente articolo fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, non superiori a quattro anni decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.

16. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture autorizzate, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare alle Amministrazioni che siano state interessate al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.

17. L'autorizzazione di cui al presente articolo decade alla data della dismissione di cui al comma 16. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso da quello di proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o comunque al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione di cui al comma 16.

18. L'autorizzazione unica riporta l'obbligo per il titolare di provvedere a propria cura e spese, nei casi di decadenza, revoca o cessazione per ogni altra causa dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi, nonché all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

19. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al comma 18. In tal caso la convenzione stipulata è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

20. La convenzione di cui al comma 19 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 18, nonché i tempi e i modi di esecuzione delle relative opere.

21. L'autorizzazione di cui al presente articolo riporta altresì l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi agli eventuali collaudi.

22. Le modifiche di natura strettamente edilizia, escluse in ogni caso le modifiche o le variazioni ai parametri tecnici e concessori, da realizzarsi in corso d'opera ai progetti di impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, sono soggette alla vigente legislazione regionale in materia edilizia, senza il ricorso alla riattivazione del procedimento unificato.