Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 23

(Disposizioni specifiche per gli impianti di telecomunicazioni del traffico ferroviario)

1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modificazioni; in tale ipotesi è resa preventiva comunicazione al Comune che può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione degli impianti.