Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 20
(Dismissione degli impianti)
1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti di cui all'articolo 15, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.