Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 19

(Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento)

1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all'articolo 8, comma 6, per la manutenzione ordinaria, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'istanza di autorizzazione è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato all'istanza o non sia favorevole, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme statali e regionali e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 per quanto applicabili e compatibili.

5. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione corredata della completa documentazione, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nei casi di dissenso espresso almeno da una delle Amministrazioni di cui al periodo precedente, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 8, del decreto legislativo 259/2003, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

8. Trova applicazione l'articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni.