Art. 39
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'iscrizione di cui all'articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza regionale realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge con affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva, č effettuata a cura degli enti realizzatori interessati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I commi 1, 3 e 7 dell'articolo 36 non trovano applicazione per i progetti giā dotati di provvedimento autorizzativo rilasciato alla data di entrata in vigore della presente legge.