Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 32
 (Regolamento per la banda larga)
1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione consiliare, è emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Il regolamento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
4. II soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono tenuti al rispetto del regolamento di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici relativi a opere stradali e altre infrastrutture civili. Eventuali deroghe possono essere disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.