Art. 30
(Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché al fine di contribuire ad assicurare la connettività alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico.
2. Per rete pubblica di proprietà regionale (RPR) si intende, ai fini della presente legge, l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione.
3. La Regione disciplina altresì le procedure autorizzative per la realizzazione sul proprio territorio delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga di iniziativa regionale, nonché di iniziativa degli operatori del settore.