Art. 20
(Dismissione degli impianti)
1. In caso di dismissione per cessata funzionalitą o ricollocazione degli impianti di cui all'articolo 15, č fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.