Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 7, comma 84, della legge regionale 2/2006 come modificato dal comma 4 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva Pro Gorizia un contributo per il finanziamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi sportivi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.
7. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
8. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati provinciali del CONI del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonché per iniziative di aggiornamento del censimento degli impianti sportivi nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2011.
13. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle iniziative di cui al comma 12 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di 28.000 euro, da ripartire in misura paritaria tra i quattro Comitati provinciali, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana di atletica leggera un contributo straordinario per le attività di sviluppo della atletica leggera nel Palaindoor e nel Polo atletico di Udine per l'anno 2011.
16. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle attività di cui al comma 15 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un contributo straordinario per le attività di organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2011 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
19. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 18 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative di promozione dello sport e di diffusione della cultura dello sport nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2011.
22. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione delle iniziative di cui al comma 21 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento fino al 100 per cento delle spese per l'organizzazione dell'edizione 2011 dei Giochi della gioventù delle tre Regioni.
25. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 24 è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo 2011, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
27. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario in conto capitale alla associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello per la realizzazione del progetto di costruzione di una struttura sportiva sita in Pordenone per l'attività propedeutica connessa alla pratica sportiva.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e al capitolo 6219 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dal comma 30, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6136 e 6176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva anche nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda realizzare o abbia già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
33. Per le finalità previste dal comma 32 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 30 giugno 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
43. Al fine di contrastare i fenomeni delinquenziali legati alla tossicodipendenza e di prevenirne la reiterazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a La Contrada-Teatro stabile di Trieste s.a.s., con sede a Trieste, un contributo straordinario di 15.000 euro per la realizzazione di un progetto di promozione e diffusione della conoscenza dei danni fisici, familiari e sociali derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, tramite rappresentazioni teatrali nelle carceri della regione sul tema della droga.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e capitolo 6216 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi dei profughi giuliano e dalmati di cui all'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (legge finanziaria 1992), individuati nella allegata tabella Q, un contributo per il loro funzionamento e a sostegno delle attività da essi promosse, nella misura indicata nella tabella medesima. Sono ammesse a contributo anche le spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale sostenute nell'anno 2010.
50. Per le finalità di cui al comma 49 i soggetti individuati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2011, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso, del bilancio consuntivo 2010 e previsionale 2011.
51. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata e le modalità di rendicontazione sono stabilite dal provvedimento di concessione ed erogazione.
52. Gli oneri derivanti dai commi 49, 50 e 51 previsti in 600.000 euro per l'anno 2011, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
58. Al fine di sostenere la promozione della candidatura del Comune di Cividale del Friuli presso la World Heritage List Unesco, l'Amministrazione regionale assicura adeguato supporto infrastrutturale, logistico, promozionale, gestionale e finanziario al Comune suddetto, nell'intento di cogliere una occasione di sviluppo, di valorizzazione storica e di promozione turistica del territorio interessato dalla selezione, a beneficio di visibilità e ritorno economico per l'intera regione.
59. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 58, è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro al Comune di Cividale del Friuli per la realizzazione delle attività previste nel Piano di Gestione "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 - 774 d.c.)", a supporto della candidatura Unesco e, in via esemplificativa, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica di siti ecclesiastici e di monumenti storici, di iniziative culturali supportate da una forte campagna informativa, per la realizzazione di un sito internet in più lingue, per la progettazione di azioni e iniziative a carattere transfrontaliero su tematiche culturali e turistiche inerenti la cultura e la storia longobarda della città ducale.
60. Il contributo di cui al comma 59 è concesso ed erogato, in via anticipata senza necessità di rendicontazione, salvo che la Giunta regionale con propria deliberazione provveda diversamente, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un programma delle attività e un preventivo di spesa, alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie.
61. Per le finalità previste dai commi 58 e 59 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
62. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993 n. 1 (legge finanziaria 1993), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5050 e del capitolo 6222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013e del bilancio per l'anno 2011.
63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
65. Per le finalità dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 64, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia B.V. del Soccorso di Trieste un contributo straordinario per il restauro della pala d'altare di U. Metzinger risalente al 1750 presente nella Chiesa della parrocchia.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di un preventivo di spesa. Sulla base della domanda il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
69. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata tabella P degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
70. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2011 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.
71. Gli oneri derivanti dal comma 70 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 30.000 euro alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché a sollievo di oneri sostenuti in annualità pregresse.
75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
77. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 76 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio tecnologie e investimenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l' anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
79. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 79 bis per mero errore formale la lettera e) risulta mancante.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 36 da art. 6, comma 49, L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 37 da art. 6, comma 51, L. R. 11/2011
4 Comma 39 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 11/2011
5 Comma 79 bis aggiunto da art. 6, comma 102, L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 76 da art. 6, comma 111, L. R. 11/2011
7 Parole sostituite al comma 74 da art. 8, comma 18, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 39 sostituito da art. 11, comma 127, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Comma 40 sostituito da art. 11, comma 127, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 41 sostituito da art. 11, comma 127, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Comma 42 sostituito da art. 11, comma 127, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole aggiunte al comma 40 da art. 6, comma 73, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13 Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 73, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14 Parole aggiunte al comma 41 da art. 6, comma 73, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15 Parole aggiunte al comma 34 da art. 6, comma 306, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
16 Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 349, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
17 Parole soppresse al comma 34 da art. 5, comma 26, lettera a), L. R. 5/2013
18 Parole sostituite al comma 34 da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 5/2013
19 Comma 34 bis aggiunto da art. 5, comma 26, lettera c), L. R. 5/2013
20 Parole sostituite al comma 42 da art. 18, comma 5, L. R. 11/2013
21 Comma 39 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
22 Comma 40 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
23 Comma 41 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
24 Comma 42 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
25 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 10, 11 e 11 bis, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
26 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 10, 11 e 11 bis, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
27 Comma 9 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
28 Comma 10 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
29 Comma 11 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
30 Comma 37 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Comma 46 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33 Comma 47 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34 Comma 48 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35 Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36 Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37 Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
39 Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera jj), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
40 Comma 35 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
41 Comma 36 abrogato da art. 6, comma 42, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
42 Lettera e) del comma 30 abrogata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, L.R. 8/2003.
43 Comma 1 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 24/2017
44 Lettera f) del comma 30 abrogata da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.