Art. 2
(Linee guida per la rendicontazione sociale)
1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.
2.
Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volontarietą dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
c) gradualitą nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attivitą di maggiore impatto sulle comunitą;
d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.
2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilitą degli enti locali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 11/2011