Art. 5
(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)
1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 17, L. R. 5/2013
3 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016
4 Comma 2 bis abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016