1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera yy), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 188
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo č finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unitā di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.