Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77
 (Modifiche alla legge regionale 9/1999)
2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa".

Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 16/2011
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 6/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 2 e 2 bis, art. 6 ter, L.R. 23/2005, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 95
 (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)
1.
Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:

Art. 96
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
2 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
3 Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
4 Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
5 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
6 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 49 bis, L.R. 17/2008.
Art. 97
 (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)
1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:
<<24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);>>.

Art. 100
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole "della legge regionale" sono soppresse.
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 16/2009.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.

Art. 104
 (Norma transitoria)
1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.