Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera t), L. R. 12/2016
Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, L.R. 16/2008.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 27, lettera e), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2011
Art. 76
 (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)
1.
Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo non inferiore a cinque anni>>.