Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
TITOLO IV
 TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera t), L. R. 12/2016
Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, L.R. 16/2008.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 27, lettera e), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2011
Art. 76
 (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)
1.
Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo non inferiore a cinque anni>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77
 (Modifiche alla legge regionale 9/1999)
2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa".

Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 16/2011
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 6/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 2 e 2 bis, art. 6 ter, L.R. 23/2005, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 95
 (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)
1.
Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:

Art. 96
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
2 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
3 Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
4 Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
5 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
6 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 49 bis, L.R. 17/2008.
Art. 97
 (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)
1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:
<<24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);>>.

Art. 100
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole "della legge regionale" sono soppresse.
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 16/2009.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.

Art. 104
 (Norma transitoria)
1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 176, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 109

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 110

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 113

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 114

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 115

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai commi 1, 2 e 3 della versione sostitutiva dell'art. 14, L.R. 43/1990.
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 116

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 117

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 119

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 122

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 123

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 124

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 126

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
Art. 129

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 quater, L.R. 16/2008.
Art. 130
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979)
1.
Al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.>>.

Art. 132

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 10, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 63/1981.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 134
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole <<per almeno il 40%>> sono sostituite dalle seguenti: <<per almeno il 45%>>.

Art. 135

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017
Art. 136

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI
Art. 137
 (Modifiche alla legge regionale 6/1998)
3.
L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.>>.

Art. 138
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 140
 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)
3.
L'articolo 10 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)
3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretori0 degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.>>.

Art. 141
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)
1.
Il comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.>>.

Art. 144

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 145
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

15.
L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 146
 (Abrogazione della legge regionale 29/1993)
1.
La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

Art. 147
 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
Art. 148

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
Art. 149
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)
1.
Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<purché i medesimi siano realizzati>> è aggiunta la seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 151

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.
CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 152

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera p), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 153

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 38, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, L.R. 12/1983, con effetto dall'1/1/2011.
Art. 154
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.>>.

Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
CAPO XI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 164

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 24/2017
CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO
Art. 165
 (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006)
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:
<<Art. 13 bis
 (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.>>.