Dopo il
comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilitā individuale ecologica e il suo sviluppo), č aggiunto il seguente:
<<9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.>>.