Al
terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<
per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per un periodo non inferiore a cinque anni>>.