Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Art. 11
 (Modifiche a leggi regionali di settore)
2.
L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.

8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.
9.
Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ,disciplinate con regolamento>>.

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;

11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera hh), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
4 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.