Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1
 (Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 12, comma 29, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 4 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 5 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
4 Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2023
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
10 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
16 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
17 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
18 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20 Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 14, L. R. 5/2013
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO II
 MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 2/2002.
Art. 11
 (Modifiche a leggi regionali di settore)
2.
L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.

8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.
9.
Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ,disciplinate con regolamento>>.

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;

11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera hh), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
4 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
CAPO III
 NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
Art. 12
 (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)
1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonché per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.
2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l'istituto della Conferenza di servizi.
4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell'impianto invia una comunicazione all'ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPA.
5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.