Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
CAPO II
 INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24 Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 4
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 5
1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.
3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.
6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.
7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.
8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 6
1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 6 bis
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 7
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 7 bis
1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20 Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 9
1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 10
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6 Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12 Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19 Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.