Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
3 Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
4 Articolo 15 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse all' Allegato B da art. 2, comma 115, lettera mm), L. R. 11/2011
6 Capo II bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Articolo 10 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Articolo 10 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Articolo 10 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
10 Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11 Allegato A abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
12 Allegato B abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
13 Non si procede all'abrogazione degli allegati, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 2
 (Definizioni)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011
2 Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8 Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO II
 INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24 Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 4
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 5
1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.
3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.
6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.
7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.
8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 6
1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 6 bis
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 7
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 7 bis
1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20 Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 9
1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 10
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6 Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12 Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19 Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 12
6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 13
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12 Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO IV
 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
CAPO V
 INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE
Art. 17
 (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 20
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera jj), L. R. 11/2011
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011