Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
 (Vigilanza)
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 12
6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 13
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12 Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.