Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1.
Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con l'Organismo pagatore di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e finalizzate alla concessione ed erogazione degli aiuti al sistema agricolo e forestale, la Regione è autorizzata ad avvalersi di personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale, eccettuato il ricorso al lavoro dipendente, secondo modalità e criteri definiti con convenzione con l'Organismo medesimo.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un contributo straordinario, nella misura massima del 95 per cento del costo preventivato e comunque per un importo non superiore a 290.000 euro, per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature funzionali all'espletamento delle attività istituzionali di pubblico interesse nel comprensorio di competenza.
5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una scheda tecnica descrittiva dei mezzi e delle attrezzature e di una stima dei costi risultante da indagine di mercato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature>>.
7. Al fine di consentire alle imprese, con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli associati, di fronteggiare le gravi perdite cui andranno incontro a seguito degli effetti del gelo sulla vegetazione e, in particolare, dei danni registrati a carico delle coltivazioni di actinidia nei giorni 19 e 20 dicembre 2009 da parte di tutti i produttori associati, è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); trovano, altresì, applicazione le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), e della decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'approvazione dell'aiuto di stato N. 248/2009.
8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro il 30 novembre 2010 ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi dal punto di vista contabile, oltre che previsionale per l'esercizio in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'impresa istante nei tre esercizi finanziari precedenti e dell'elenco degli imprenditori associati aggiornati a non più di trenta giorni prima della presentazione della domanda.
9. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data della presentazione della domanda e comunque non superiore a 500.000 euro.
10. La domanda di liquidazione è presentata entro il 31 ottobre 2011 ed è corredata dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e sulla base delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 7.
11. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6703 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Finanziamento per ristoro danni da gelo del dicembre 2009 alle coltivazioni di actinidia>>.
14.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole << di cui al decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, e successive modifiche, e a quanto previsto nell'"Accordo quadro di cui al punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009", sottoscritto il 13 maggio 2009 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, e successive modifiche>>.

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per la realizzazione dei progetti e delle attività per l'anno 2010 nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72, comma 3 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le domande relative a ulteriori progetti e attività sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
18. Ai fini del finanziamento di ulteriori specifici programmi per l'anno 2010 sviluppati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), nell'ambito delle attività di cui all'articolo 85, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), le relative domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 20, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
26. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 69, della legge regionale 2/2006 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
28. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del commissario straordinario della Comunità montana, da presentarsi al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità montane della Carnia, del Friuli occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio per la concessione di aiuti alle imprese commerciali finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo>>.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso (Società consortile a responsabilità limitata) con sede a Duino-Aurisina, in osservanza delle condizioni prescritte dal reg. (CE) n. 1998/2006, un finanziamento per la realizzazione di un masterplan, piano di sviluppo a carattere territoriale, sociale ed economico finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate.
33. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 50 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso per la realizzazione di un masterplan finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate>>.
36. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 50/1993, come inserito dal comma 35, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.
38. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 37 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
39. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e relativamente all'applicazione dello stesso a favore delle imprese del settore turistico è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8039 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Interventi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nel settore del turismo>>.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 167 della legge regionale 2/2002 al Comune di Malborghetto Valbruna e finalizzati all'intervento per la realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale della pista di fondo in Val Saisera, previa istanza del Comune, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della pista medesima.
46. La conferma di cui al comma 45 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario alla Direzione centrale attività produttive, con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.
47. Alla legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 45 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 37 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 27 interpretato da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 30, c. 2, L.R. 29/2005.
5 Comma 43 abrogato da art. 105, comma 1, lettera p), L. R. 21/2016
6 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dd. 11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 20 dd,17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis della L.R. 29/2005, come aggiunto dalla lettera a) del presente comma.
7 Comma 12 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
8 Comma 13 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.