Art. 8
(Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori)
1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.
1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.