Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.
Art. 6
 (Territori comunali interessati)
3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.
4. L'amministrazione regionale č autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.
Note:
1 Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 15/2014
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 15/2014
3 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), numero 3), L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2015
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, L. R. 6/2019