Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Eventuali contributi concessi per i medesimi interventi di cui alla presente legge ai sensi di altra normativa sono cumulabili nei limiti d'importo di cui all'articolo 7.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, la presente legge si applica anche ai territori non montani della Regione.
3. L'Amministrazione regionale puņ individuare, con regolamento da emanarsi previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione consiliare, ulteriori limitati territori della regione cui estendere i benefici di cui all'articolo 3.