Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.
Art. 1
 (Finalitą e principi)
1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalitą definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021