Art. 1
(Finalitą e principi)
1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla
legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalitą definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.
3.
La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attivitą agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:
a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalitą agricole, con particolare riferimento alle attivitą zootecniche, all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'articolo 2;
b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;
c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (ixodes recinus) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;
d) di combattere il degrado ambientale;
e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021