Art. 5
(Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26/2005)
2. All'esito delle modifiche dello statuto previste dall'
articolo 2, comma 28, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono confermati a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA i contributi di cui all'
articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), relativi ai progetti previsti nella graduatoria approvata nell'anno 2007.
3.
All' articolo 21 della legge regionale 26/2005 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera a), le parole <<
, e enti pubblici;>> sono sostituite dalle seguenti: <<
enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;>>;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 26/2005 , come modificato dalla lettera a) del comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 5134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 43, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.